Sent. C. Cass. 07/03/1997, n. 2031 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP191

Sent. C. Cass. 07/03/1997, n. 2031

43385 43385
1. Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zone sismiche - Distanze - Domanda di demolizione per inosservanza della relativa disciplina - Accoglimento in base alle norme antisismiche. 2. Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zone sismiche - Distanze - Principio della prevenzione ex art. 8 L. 1962 n. 1684 - Conseguenze in caso di sopraelevazione.
1. In considerazione del fatto che per il principio iura novit curia il giudice deve identificare la norma - generale o speciale - applicabile nel caso di costruzione di cui la parte chiede la demolizione per mancato rispetto della disciplina sulle distanze, non vi è violazione dell'art. 112 Cod. proc. civ. se il giudice, interpretata la domanda, dispone l'abbattimento di detta costruzione perché realizzata in una zona notoriamente sismica ed in contrasto con la specifica normativa legislativa e regolamentare (L. 25 novembre 1962 n. 1684, applicabile fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64), integrativa (intervalli di isolamento tra costruzioni non aderenti) degli artt. 872 e 873 Cod. civ. (art. 8 legge n. 1684 del 1962), pur se non tempestivamente invocata dalla parte attrice. 2. In considerazione del fatto che il principio della prevenzione è accolto nella normativa speciale cosiddetta antisismica (art. 8 L. 25 novembre 1962 n. 1684), il vicino prevenuto, che vuole sopraelevare la sua costruzione, deve rispettare la distanza prescritta da detta normativa, anche se sopravanza in altezza la costruzione del preveniente.

1. Ved. Cass. 21 luglio 1983 n. 5036[R=W21L835036]. 2. Ved. Cass. 3 dicembre 1976 n. 4525[R=W3D764525].
Cod. civ. artt. 872 e 873; Cod. proc. civ. art. 112; L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 8[R=L8462,A=8]; L. 2 febbraio 1974 n. 64R L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 8

Dalla redazione