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Sent. C. Cass. pen. 19/11/1992, n. 12087

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Zone sismiche - Poteri del giudice penale - Accertamento della congruità del progetto - Ammissibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Zone sismiche - Adeguamento di fabbricato alle prescrizioni antisismiche - Ordine di adeguamento - Natura di provvedimento amministrativo - Previa contestazione - Non occorre.
1. In materia antisismica , nessuna invasione della sfera di attribuzione della P.A. compie il giudice penale nell'accertare che il progetto, allegato alla domanda di adeguamento di un fabbricato, sia privo degli estremi indispensabili per dare la completa rappresentazione dell'opera da realizzare. 2. In materia antisismica, l'ordine di adeguamento del fabbricato alle prescrizioni normative è sanzione di carattere amministrativo conseguenziale alla condanna, per la cui applicazione non occorre alcuna contestazione; esso va impartito non per la semplice violazione di norme formali (art. 18 L. 2 febbraio 1974 n. 64) ma per l'inosservanza delle prescrizioni necessarie a garantire la stabilità e sicurezza dell'immobile.


L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 18 R

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