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Sent. C. Cass. 01/02/1992, n. 1076

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Sopraelevazione - Modalità - Zona sismica - Norme applicabili.
1. La sopraelevazione del muro comune deve essere eseguita, a norma dell'art. 885 2° c. Cod. civ., con le modalità e gli accorgimenti necessari per evitare il pregiudizio della stabilità e solidità del muro sottostante e, quindi, nelle zone sismiche, con l'adozione di sistemi costruttivi idonei a garantire, in conformità alle disposizioni della legislazione antisismica (L. 25 novembre 1962 n. 1684 e L. 2 febbraio 1974 n. 64), l'autonomia di ciascun edificio contiguo, così da consentirne la libera ed indipendente oscillazione in caso di terremoto.

1. Conf. Cass. 14 giugno 1976 n. 2205.[R=W14G762205] Gli artt. 885 (Innalzamento del muro comune) e 874 Cc. (Comunione forzosa del muro sul confine) - a norma del quale, anche la parte sopraedificata del muro comune può dal vicino essere resa comune ai sensi dell'art. 885, 1° c. L'art. 1102 Cc. (Uso della cosa comune) stabilisce: «(1° c.) Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. (2° c.) Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. Per quanto riguarda la normativa antisismica, la L. 25 novembre 1962 n. 1684 citata nella sentenza può oggi considerarsi abrogata essendosi esaurite le condizioni contenute nelle «Disposizioni transitorie e finali» di cui agli artt. 30 e 32 della successiva L. 2 febbraio 1974 n. 64 Le vigenti norme tecniche relative alle costruzioni sismiche sono quelle del D.M. 24 gennaio 1986 , che è l'ultimo della catena dei decreti (ognuno dei quali emanato a modifica od integrale sostituzione del precedente) iniziata col D.M. 3 marzo 1975 n. 39. E' invece ancora in vigore l'altro D.M. 3 marzo 1975 n. 40 (qui appresso riportato) che attribuisce alle località sismiche di 1° e 2° categoria i gradi di sismicità S=12 e S=9; mentre l'elenco originario delle località sismiche che vi era allegato è stato via via integrato da successivi decreti con altre località D.M. 3 marzo 1975 n. 40 (Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche). - Art. 1. Con riserva dell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 3, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974 n. 64, le norme tecniche, approvate con l'anzicennato decreto interministeriale n. 39, si applicano alle località sismiche attualmente già classificate in virtù delle preesistenti disposizioni in materia, nella 1° e 2° categoria, ad esse attribuendo rispettivamente i gradi di sismicità S=12 e S=9.
Cod. civ. art. 874, 885 e 1102; L. 25 novembre 1962 n. 1684[R=L168462]; L. 2 febbraio 1974 n. 64R

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