Sent. C. Cass. 15/02/2005, n. 3021 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 15/02/2005, n. 3021

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1. Geometri - Limiti di competenza - Opere in cemento armato - Progettazione - Esclusione - (Anche per manufatti «isostatici»). 2. Professionisti - Non iscritti all'albo - Rapporto fra professionista e cliente - Nullità - Intervento di altro professionista abilitato per incarico del primo - Irrilevanza.

1. A norma dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, lettera m) (d'attuazione della L. 1395/1923), e come si ricava anche dalla L. 1086/1971 e dalla L. 64/1974 (che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche) nonché dalla L. 144/1949 (recante la tariffa professionale dei geometri), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre. in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo art. 16 del R.D. 274/1929, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando la suddetta competenza comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. (Nel fare applicazione del suindicato principio la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione, considerando infondata la tesi del ricorrente secondo cui nel suindicato divieto per i geometri non ricadrebbero i manufatti «isostatici», da realizzare per intero in conglomerato, senza iterazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale, altresì escludendo che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionale dei medesimi.)

2. Per il disposto dell'art. 2231 C.c., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, in contrario non rilevando la circostanza che il progetto dell'opera realizzanda (nel caso, un muro) risulti redatto da altro professionista (nel caso, un ingegnere) cui quello incaricato (nel caso, un geometra) si sia al riguardo rivolto, dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo dipendendo la validità del negozio.

Dalla redazione