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Sent. C. Cass. civ. 30/03/1999, n. 3046

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1. Geometri - Limiti di competenza - Opere in cemento armato - Esclusione.

1. Il R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo competenza di architetti ed ingegneri - i progetti di lavori comportanti l'impiego di cemento armato. Tale disciplina non è mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche.

1a. (GM-LIC.1) - Sui limiti di competenza dei geometri ved. C. Stato V 29 gennaio 1999 n. 83R e 10 marzo 1997 n. 248R (Il progetto di opera privata di competenza di ingegneri e architetti può essere redatto da un geometra o perito industriale e poi sottoscritto da un ingegnere o architetto in segno della effettuata verifica dei calcoli delle strutture e delle adeguate soluzioni tecniche adottate); C. Stato IV 13 gennaio 1999 n. 25R (1. È ammissibile la progettazione da parte di un geometra di opere edili senza cemento armato o non destinate a civile abitazione aventi un volume sino a circa 5000 m3 - 2. Qualora per un progetto vi siano dubbi sui professionisti competenti per la sua redazione va sostenuta la competenza esclusiva di ingegneri o architetti; ma l'Amministrazione può, con congrua motivazione, affidarlo a un geometra); C. Stato V 8 giugno 1998 n. 779R (Competenza dei geometri per opere accessorie di edifici rurali e civili di esigue dimensioni); Cass. 25 marzo 1998 n. 3150R (Per le costruzioni civili sia pure modeste ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti); C. Stato IV 9 febbraio 1998 n. 225R e C. Stato IV 23 ottobre 1986 n. 675. (Nella competenza dei geometri dipendenti di uffici tecnici comunali rientra la progettazione di fognatura urbana che non sia «d'importanza» o che non implichi «la risoluzione di rilevanti problemi tecnici»); Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365R e Cass. 2 aprile 1997 n. 2861R. (Competenza dei geometri per la progettazione di opere comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedono comunque particolari operazioni di calcolo); C. Stato IV 9 agosto 1997 n. 784R (Rientra nella competenza dei geometri la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili anche con struttura in cemento armato); Cass. 2 aprile 1997 n. 2861R.

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