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Sent.C. Cass. 06/03/2007, n. 5136

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1. Geometra - Limiti di competenza - Inosservanza - Nullità dell’incarico professionale per direzione e vigilanza cantieri e lavori - Azione risarcitoria del committente contro il geometra - Esclusione
1. In tema di prestazione d’opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed unico tenore delle disposizioni dell’art. 16, lett. l) e m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, espressamente limitanti l’esercizio dell’attività di geometra a «progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione» - nel caso della lett. m) a «progetto, direzione e vigilanza» - rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d’industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell’incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.

1. Ved. Cass. 15 febbraio 2005 n. 3021; R16 settembre 2004 n. 18657;R 25 marzo 2004 n. 5961;R 29 novembre 2000 n. 15327;R 9 maggio 2000 n. 5873;R 7 marzo 1997 n. 2067;[R=W7M972067] 4 gennaio 1995 n. 125 R 1a. Ved. Cass. 6 marzo 2007 n. 5137 [R=W6M075137] [Sono nulli gli incarichi conferiti ai geometri per la direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori, eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 16, lett. l) ed m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274]; C. Stato II, par. 13 dicembre 2006 n. 3441/05 R (È consentita anche ad un geometra la progettazione di un fabbricato di civile abitazione a 2 piani con 10 semplici appartamenti con tipologia ripetuta ed isolati elementi in cemento armato); 21 dicembre 2006 n. 27441 [R=WCS21D0627441] e 26 luglio 2006 n. 17028 [R=WCS26L0617028] (È esclusa la competenza dei geometri per la progettazione e la direzione dei lavori per opere in cemento armato); C. Stato VI 13 giugno 2005 n. 3085 R (La competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato può essere ammessa, ricorrendo certe condizioni); Cass. 22 aprile 2005 n. 8545 in GIU 1/06, 183 (È esclusa la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato, anche per manufatti «isostatici»); 14 aprile 2005 n. 7778 in GIU 1/06, 182 (È esclusa la competenza dei geometri per la progettazione di opere in cemento armato); 30 marzo 2005 n. 6649 in GIU 1/06, 180 (È esclusa la competenza dei geometri per la progettazione e la direzione dei lavori di opere in cemento armato). Ved. anche Cass. 14 giugno 2007 n. 13968, i.q.f. e «Competenza professionale dei geometri per le costruzioni civili» in GIU 2/05, 295.
[Cod. civ. art. 2043; L. 24 giugno 1923 n. 1395; R R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16, lett. l) ed m);R R.D. 16 novembre 1939 n. 2229;[R=RD222933] L. 2 marzo 1949 n. 144; R L. 5 novembre 1971 n. 1086; R L. 2 febbraio 1974 n. 64]R

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