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Sent. C. Cass. 25/07/1992, n. 8998

44402 44402
1. Edilizia urbanistica - Distanze - Zone sismiche - Artt. 884, 874 e 876 Cod. civ. - Inapplicabilità - Convenzioni contrarie - Nullità.
1. Nelle zone soggette alla L. 25 novembre 1962 n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli art. 884, 874 e 876 C.c. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto del muro comune anche quando il vicino si sia avvalso di analoga facoltà, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro, innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa specifica legislazione, con la conseguente nullità ogni contraria convenzione.

1. Ved. Cass. 13 gennaio 1983 n. 252[R=W13GE83252], 7 maggio 1973 n. 1197.[R=W7MA731197] Le norme tecniche della L. 25 novembre 1962 n. 1684 alla quale si riferisce la sentenza sono state superate dalla L. 1974 n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla stregua dell'art. 32 di quest'ultima.
C.c. artt. 874, 876, 884 ; L. 2 febbraio 1974 n. 64 R

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