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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 14/08/2020, n. 104
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/08/2024, n. 113 (L. 07/10/2024, n. 143)
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- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- L. 05/08/2022, n. 118
- D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 30/09/2021, n. 132 (L. 23/11/2021, n. 178)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 20/07/2021, n. 103 (L. 16/09/2021, n. 125)
- D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- D.L. 13/03/2021, n. 30 (L. 06/05/2021, n. 61)
- D. Leg.vo 28/02/2021, n. 36
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 30/11/2020, n. 157
- D.L. 09/11/2020, n. 149
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- L. 13/10/2020, n. 126 (Legge di conversione). In vigore dal 14/10/2020, in corsivo.
- D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159)
- D.L. 30/07/2020, n. 83 (L. 25/09/2020, n. 124)
- Avviso di rettifica in G.U. 17/08/2020, n. 204
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Premessa |
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Capo I - Disposizioni in materia di lavoro |
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Art. 1. - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui al presente comma. 2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9 per ce |
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Art. 1-bis. - Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1-ter. - Indennità per i lavoratori della regione Campania1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto “, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,” N33 ai lavoratori N37 della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. I lavor |
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Art. 3. - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini n |
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Art. 6. - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro c |
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Art. 7. - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunq |
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Art. 8. - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9. - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto |
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Art. 10. - Indennità lavoratori marittimi1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e i |
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Art. 10-bis. - Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi1. La disciplina dettata dall’articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui |
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Art. 11. - Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2022-2024, con contratto di lavoro a tempo indet |
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Art. 12. - Disposizioni in materia di lavoratori dello sport1. Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del |
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Art. 12-bis. - Interventi per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili |
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Art. 13. - Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla |
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Art. 14. - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio |
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Art. 15. - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale1. Nell'ambito del programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono increme |
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Art. 18. - Disposizioni in materia di patronati1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche |
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Art. 19. - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del pres |
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Art. 20. - Disposizioni per il settore aereo1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “200 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “190,2 milioni di euro”; b) al comma 2, le parole “200 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostitu |
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Art. 21. - Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti |
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Art. 21-bis. - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente “, minore di anni sedici”N19 disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati “, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici”N17. 2. È altresì possibile svolgere la prestazione di l |
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Art. 21-ter. - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai se |
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Art. 22. - Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato “Fondo per la formazione personale |
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Art. 23. - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo |
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Art. 24. - Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo1. N85 Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascun ufficio assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. N75 2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020. |
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Art. 24-bis. - Misure urgenti per la tutela dell’associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno all |
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Art. 25-bis. - Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-20221. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l’adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo: a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsio |
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Art. 26. - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “e degli Istituti previdenziali” sono sostituite dalle seguenti: “e dell'INPS” e le parole: “380 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “663,1 milioni di euro per l’anno 2020”; b) al secondo periodo, le parole “Gli enti previdenziali provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “L'INPS provvede”; c) al terzo periodo, le parole “gli stessi enti previdenziali non prendono” sono sostituite dalle seguenti: “l'INPS non prende”. |
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Art. 26-bis. - Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza1. In considerazione dell’estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificam |
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Capo II - Disposizioni in materia di coesione territoriale |
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Art. 27. - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud1. N34 Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all’esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giorn |
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Capo III - Disposizioni in materia di salute |
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Art. 29. - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”, n. 7865 del 25 marzo 2020 recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: “Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19” e nel rispetto dei princípi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di: a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto |
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Art. 29-ter. - Disposizioni per la tutela della salute in relazione all’emergenza da COVID-191. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l’integrazione socio-sanitaria, l’interprofessionalità e la presa in carico del paziente. 2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall |
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Art. 30. - Incentivi in favore del personale sanitario |
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Art. 30-bis. - Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 31. - Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e 4, relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n. 1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici |
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Art. 31-bis. - Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-191. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all’articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; |
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Art. 31-quater. - Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari1. All’articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza |
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Art. 32. - Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-20211. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa. 2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata: a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021; N65 b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, mus |
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Art. 32-bis. - Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/20211. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. 2. Agli |
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Art. 32-ter. - Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all’anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l’approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l’anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai |
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Art. 33. - Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo è soppresso; b) all'articolo 101: 1) al comma 2, le parole “Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” sono soppresse; |
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Art. 33-bis. - Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presìdi socio-sanitari e della salute1. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dall’università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socioeducativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell’educatore socio-pedagogico nei presìdi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, |
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Art. 34. - Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attività di cui all' |
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Art. 34-bis. - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito |
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Art. 35. - Disposizioni concernenti l'operazione “Strade sicure”1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze arma |
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Art. 36. - Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della |
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Art. 37. - Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali. 2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 3. Al fine di |
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Art. 37-bis. - Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 3371. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”; b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente: 1) |
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Art. 37-ter. - Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque |
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Art. 37-quater. - Modifiche all’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341. All’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 23, primo periodo, le parole: “30.000.000 di euro per il 2020” sono sostituite dalle seguenti: |
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Art. 37-quinquies. - Misure in materia di requisiti per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata1. All’articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, |
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Art. 37-sexies. - Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 741. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi |
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Art. 38. - Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del |
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Art. 38-bis. - Modifiche all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 771. All’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2020” e il secondo e il terzo periodo sono soppressi; |
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Capo V - Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma |
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Art. 39. - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei |
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Art. 40. - Incremento ristoro imposta di soggiorno1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del |
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Art. 41. - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano” e il terzo periodo è soppresso; b) al comma 2, secondo periodo, le parole “, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione” sono soppresse; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:
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Art. 41-bis. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa1. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 42. - Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. 3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale è rideterminato dalla seguente tabella:
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Art. 42-bis. - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori1. N111 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall’articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. N21 1-bis. N111 Per i soggetti ch |
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Art. 43. - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale |
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Art. 44. - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 |
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Art. 44-bis. - Modifiche all’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 45. - Incremento risorse per progettazione enti locali1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 51, la parola “2034” è sostituita dalla seguente: “2031”; b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: “51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli |
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Art. 46. - Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 139, la parola “2026,” è sostituita dalle seguenti: “2026 e” la parola “2031” è sostituita dalla seguente: “2030.” e le parole “, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.” sono soppresse; b) dopo il comma 139 è inserito il seguente: “139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milion |
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Art. 46-bis. - Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio dell |
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Art. 46-ter. - Rifinanziamento del “Fondo demolizioni”1. Il Fondo di cui all’artico |
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Art. 47. - Incremento risorse per piccole opere1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 29 è inserito il seguente: “29-bis. Le |
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Art. 48. - Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente: “63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'eff |
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Art. 48-bis. - Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni1. Fino all'anno scolastico 2021/2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestit |
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Art. 48-ter. - Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di increm |
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Art. 49. - Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, |
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Art. 50. - Aggiornamento dei termini per l’assegnazione delle risorse per rigenerazione urbana1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole “entro la data del 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,”; |
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Art. 51. - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: “14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.”; b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: “14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a c |
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Art. 53. - Sostegno agli enti in deficit strutturale1. N52 In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395. 2. Con decreto del Ministro dell'inter |
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Art. 54. - Termine per gli equilibri degli enti locali1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 55. - Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modif |
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Art. 56. - Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, |
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Art. 57. - Disposizioni in materia di eventi sismici1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e le parole “per l'anno 2018.” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2020.”. Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. N113 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all’attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. N46 3-bis. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 31 milioni di euro per l’anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all’esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni N48 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto; |
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Art. 57-bis. - Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 20201. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: |
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Art. 57-ter. - Modifica all’articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 321. All’articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 57-quater. - Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 20091. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata a un organo unico denominato “Conferenza di servizi permanente”. La Conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro. 2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è altresì costituita dei seguenti componenti: a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; b) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) un rappresentante unico del |
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Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia |
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Art. 58. - Fondo per la filiera della ristorazione1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione "pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro".N26. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto "con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12"N26. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, “anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo” N1, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. |
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Art. 58-bis. - Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo pe |
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Art. 58-ter. - Disposizioni urgenti in materia di apicoltura1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 58-quater. - Misure a favore del settore vitivinicolo1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 59. - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana “e dei comuni ove sono situati santuari religiosi” N33 che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedent |
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Art. 60. - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. 3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole “100 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni di euro per l'anno 2020”; b) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 5” sono inserite le seguenti: “, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale”; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 20 |
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Art. 60-bis - Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo. |
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Art. 61. - Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, |
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Art. 61-bis - Semplificazione burocratico-amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età1. Al fine di promuovere l’autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostien |
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Art. 62. - Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 63. - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: “9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degl |
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Art. 64. - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l’accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto- |
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Art. 65. - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 20201. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “30 settembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”. 2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 66. - Interventi di rafforzamento patrimoniale |
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Art. 67. - Riassetto gruppo SACE1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 2. Previo accordo tra il Ministero d |
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Art. 68. - P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, “l’ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti” |
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Art. 69. - Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche1. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti: “2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano: |
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Art. 70. - Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la |
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Art. 71. - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposiz |
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Art. 72. - Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. 1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020. 1-ter. All’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all’alinea, primo periodo, le parole: “fruito tramite” sono sostituite dalle seguenti: “trasformato in”; 2) all’alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussist |
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Art. 72-bis - Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso1. All’articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Alle p |
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Art. 73. - Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 1601. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 288 dopo le parole “hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni” sono aggiunte le seguenti: “, nei casi”; b) il comma 289 è sostituito dal seguente: “289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, |
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Art. 74. - Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente:
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Art. 74-bis - Modifica al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi1. Al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “b-bis) in via sperimentale, a chi omol |
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Art. 75. - Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 581. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2. |
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Art. 76. - Sospensione scadenza titoli di credito1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifica |
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Art. 77. - Misure urgenti per il settore turistico1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”. a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola “alberghiere” è inserita la seguente: “, termali”; |
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Art. 78. - Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appar |
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Art. 78-bis - Interpretazione autentica in materia di IMU1. Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli ef |
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Art. 79. - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al prim |
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Art. 80. - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: “171,5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “231,5 milioni”, e al secondo periodo, dopo le parole “dall'annullamento” sono inserite le seguenti: “, dal rinvio o dal ridimensionamento”; b) al comma 3, le parole: “100 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “165 milioni”; b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l’anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021” e, al secondo periodo, le parole: “le modalità per l’erogazione della restante quota” e la parola: “nonché,” sono soppresse. |
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Art. 80-bis - Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio c |
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Art. 81. - Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo N13 stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insu |
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Art. 82. - Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 20211. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, può richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 d |
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Art. 83. - Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione |
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Art. 84. - Disposizioni in materia di autotrasporto1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n |
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Art. 85. - Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri1. N107 Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: a) N71 nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all’alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 |
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Art. 86. - Misure in materia di trasporto passeggeri su strada1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 113, le parole: “per gli investimenti da parte delle impres |
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Art. 87. - Misure urgenti per il trasporto aereo1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, s |
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Art. 88. - Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all' |
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Art. 89. - Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei rica |
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Art. 89-bis - Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola1. All’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 90. - Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adotta |
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Art. 91. - Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative1. È istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali “nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale”N17. Le iniziative di cui al presente comma possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente norma |
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Art. 92. - Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportat |
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Art. 93. - Disposizioni in materia di porti1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l’Autorità di sistema portuale o l’Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza da COVID-19”; 0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le risorse di cui al primo periodo possono |
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Art. 94. - Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali1. All’articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 29 dicembre 2020 e il versamento |
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Art. 95. - Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia1. È istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito “Autorità”, con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati. N104 2. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, l'Autorità può provvedere alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le funzioni dell’Autorità sono esercitate compatibilmente con i princìpi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, cosiddette direttive “Uccelli” e “Habitat”. In particolare l'Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all’articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; a-bis) assicura l’attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all’unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare; N105 d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; e) può svolgere attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; N105 f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede, in relazione alle attività di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; N105 l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia; N106 |
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Art. 96. - Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “60 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “85 milioni”; b) al secondo periodo, le parole “40 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “50 milioni” e le parole “20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “35 milio |
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Capo VII - Misure fiscali |
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Art. 97. - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, |
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Art. 97-bis - Due per mille per associazioni culturali1. Per l’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente de |
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Art. 98. - Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di appr |
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Art. 98-bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale1. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 |
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Art. 99. - Proroga riscossione coattiva1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, c |
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Art. 100. - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale1. N72 2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: “2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)”. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. 3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell |
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Art. 101. - Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati |
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Art. 102. - Inibizione di siti web1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a dispo |
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Art. 103. - Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attività della società N16 è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall' |
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Art. 104. - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-bis, dopo le parole “le sue re |
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Art. 105. - Lotteria degli scontrini cashless1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, |
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Art. 106. - Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole |
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Art. 107. - Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apporta |
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Art. 108. - Maggiorazione ex-Tasi1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono appo |
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Art. 109. - Proroga esonero TOSAP e COSAP1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: � |
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Art. 110. - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 20201. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell’esercizio precedente. 3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivit |
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Art. 111. - Riscossione diretta società in house1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono appo |
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Art. 112. - Raddoppio limite welfare aziendale anno 20201. Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti ch |
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Art. 113. - Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 20201. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 giugno 2020, |
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Art. 113-bis - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autono |
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Capo VIII - Disposizioni finali e copertura finanziaria |
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Art. 114. - Norma di copertura1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “148.330 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “215.000 milioni di euro”. |
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Art. 115. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegati |
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Allegato 1 (articolo 114, comma 1)Parte di provvedimento in formato grafico |
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