Si veda l'art. 7, comma 6-bis, del D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18).

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91), gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi del presente comma, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l’anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del presente comma, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l’anno 2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 28, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15) la durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati al 31/12/2021 ai sensi del presente comma, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Dalla redazione