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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 16/05/2020, n. 33
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/03/2022, n. 24
- D.L. 04/02/2022, n. 5
- D.L. 07/01/2022, n. 1 (L. 04/03/2022, n. 18)
- D.L. 30/12/2021, n. 229
- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
- D.L. 06/08/2021, n. 111 (L. 24/09/2021, n. 133)
- D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126)
- D.L. 18/05/2021, n. 65
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- D.L. 14/01/2021, n. 2 (L. 12/03/2021, n. 29)
- D.L. 05/01/2021, n. 1
- D.L. 30/11/2020, n. 157
- D.L. 18/12/2020, n. 172 (L. 29/01/2021, n. 6)
- D.L. 09/11/2020, n. 149
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 07/10/2020, n. 125 (L. 27/11/2020, n. 159)
- D.L. 30/07/2020, n. 83 (L. 25/09/2020, n. 124)
- L. 14/07/2020, n. 74 (Legge di conversione). In vigore dal 16/07/2020, in corsivo.
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Art. 1. - Misure di contenimento della diffusione del COVID-191. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. 5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente ne |
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Art. 1-bis - Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-191. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 2. - Sanzioni e controlli1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, |
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Art. 4. - Entrata in vigore |
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