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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/05/2001, n. 228
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- Sent. Corte Cost. 05/04/2019, n. 72
- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 27/12/2017, n. 205
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- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 03/11/2008, n. 171 (L. 30/12/2008, n. 305)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 10/01/2006, n. 2 (L. 11/03/2006, n. 81)
- D. Leg.vo 27/05/2005, n. 102
- D. Leg.vo 27/05/2005, n. 101
- D. Leg.vo 29/03/2004, n. 99
- D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200)
- D.L. 22/10/2001, n. 381 (L. 21/12/2001, n. 441)
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Capo I - Soggetti e attività |
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Art. 1. - Imprenditore agricolo1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. |
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Art. 2. - Iscrizione al registro delle imprese1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semp |
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Art. 3. - Attività agrituristiche1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattic |
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Art. 4 - Esercizio dell'attività di vendita1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. N17 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a |
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Art. 4-bis - Imprenditoria agricola giovanile |
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Capo II - Contratti agrari, integrità aziendale e distretti |
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Art. 5 - Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 2031. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a |
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Art. 5-bis - Conservazione dell'integrità aziendale1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto. 3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari n |
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Art. 6. - Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. |
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Art. 10. - Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: |
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Art. 11. - Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni. 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto. 3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imp |
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Art. 12. - Operazioni fondiarie dell'ISMEA1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse fi |
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Art. 13. - Distretti del cibo1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo. 2. Si definiscono distretti del cibo: a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore d |
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Capo III - Rapporti con le pubbliche amministrazioni |
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Art. 14. - Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditor |
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Art. 15 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere pres |
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Capo IV - Rafforzamento della filiera agroalimentare |
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Art. 16. - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento |
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Art. 17. - Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al reg |
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Art. 18. - Promozione dei processi di tracciabilità1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo |
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Art. 19. - Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coord |
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Art. 20. - Istituti della concertazione1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroal |
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Art. 21. - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a |
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Art. 22. - Sorveglianza rinforzata1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticame |
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Art. 23. - Prodotti di montagna1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati |
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Art. 24. - Indicatori di tempo e temperatura1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto |
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Art. 25. - Organizzazioni interprofessionali1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361"; b) al comma 1, la lettera a) è sostitui |
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Art. 26 |
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Art. 27 |
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Art. 30 - Adeguamento delle borse merci1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica. 2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industr |
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Art. 31. - Programmazione negoziata1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione |
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Capo V - Disposizioni diverse |
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Art. 32. - Procedure di finanziamento della ricerca1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ott |
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Art. 33 - Disposizioni per gli organismi pagatori1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui c |
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Art. 35. - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed al |
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Art. 36. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'arti |
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Allegato 1 - (art. 27, comma 1) |
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