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D. Leg.vo 10/06/2020, n. 49

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2018 e, in particolare, l'articolo 8;

Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

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Art. 1. - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle co

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Autorità competente»: l'autorità competente dello Stato membro interessato;

b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato membro interessato;

c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte dell'Italia e di uno o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 su

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Art. 3. - Istanze di apertura di procedura amichevole

1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati. L'istanza è presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato membro che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.

2. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza “passata in giudicato” N1 o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformità delle disposizioni normative interne.

5. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tr

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Art. 4. - Presentazione di istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE

1. Qualora il soggetto interessato presenti un'istanza di apertura di procedura amichevole su una questione controversa ai sensi del presente decreto legislativo, della Convenzione 90/436/CEE o di Accordi o Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio dei quali l'Italia è parte, viene dato segui

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Art. 5. - Fase istruttoria

1. L'Agenzia delle entrate può chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.

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Art. 6. - Decisione dell'Autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole

1. L'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorità competenti deg

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Art. 7. - Procedura amichevole

1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri.

2. Il termine di cui al comm

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Art. 8. - Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto

1. Il soggetto interessato può presentare ricorso presso la commissione tributaria competente in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorità competenti degli altri Stati me

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Art. 9. - Richiesta di istituzione della Commissione consultiva

1. Il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, possono presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva, in deroga a quanto previsto dal comma 1, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne dà simultanea notifica alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Alla data di tale notifica, la suddetta richiesta si intende presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 12, alle Autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati.

3. La Commis

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Art. 10. - Istituzione della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.

2. La Commissione consultiva è composta da:

a) un presidente;

b) un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata. Previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente;

c) una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente degli Stati membr

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Art. 11. - Nomina da parte del giudice nazionale

1. Se la Commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il soggetto interessato può ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione di detta Commissione.

2. Se l'Agenzia delle entrate non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può presentare ricorso al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazi

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Art. 12. - Elenco delle personalità indipendenti

1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri.

2. Ai fini della composizione dell'elen

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Art. 13. - Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una Commiss

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Art. 14. - Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

2. Le norme di funzionamento includono:

a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;

b) il mandato concordato dalle Autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;

c) la forma dell'organismo per la risolu

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Art. 15. - Costi della procedura di risoluzione delle controversie

1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:

a) le spese sostenute dalle person

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Art. 16. - Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva

1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.

2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 3 e 5, comma 2, su richiesta di una delle Autorità competenti, è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 7. L'Autorità competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorità competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole.

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Art. 17. - Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1. Le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qua

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Art. 18. - Decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie

1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consul

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Art. 19. - Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie

1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.

2. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono raddoppiat

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Art. 20. - Pubblicità

1. Le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

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Art. 21. - Disposizioni varie

1. Alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 7, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.

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Art. 22. - Modifiche alle disposizioni vigenti

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera:

«h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazi

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Art. 23. - Modalità e procedure operative

1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le proce

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Art. 24. - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, s

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Art. 25. - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimoni

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