a) all’articolo 1 (natura e sede):
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell’individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall’ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.”;
2) il comma 4 è abrogato;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l’equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.”;
4) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto.
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l’espletamento del proprio incarico.
5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall’adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.”;
b) all’articolo 2 (Compiti e funzioni):
1) il comma 1 è abrogato;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all’avvio ed all’esercizio delle attività dell’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all’estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’ac