Semplificazione maggioranze condominiali per interventi Superbonus 110% | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/08/2020

Semplificazione maggioranze condominiali per interventi Superbonus 110%

Il Decreto Agosto ha previsto la validità delle delibere sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, sia per il risparmio energetico che, soprattutto, per gli interventi di messa in sicurezza antisismica.

L’art. 63 del D.L. 14/08/2020, n. 104 (c.d. “Decreto Rilancio 2” o anche “Decreto Agosto”) prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, per i quali si richiede di usufruire del c.d. “Superbonus 110%”, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
A tale scopo, la disposizione inserisce un ulteriore comma 9-bis nell’art. 119 del D.L. 34/2020 (articolo che disciplina il Superbonus 110%). Con detto comma si prevede che "le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".

Si ricorda che già l’art. 26 della L. 10/1991 prevedeva (al comma 2) che per gli interventi su edifici e su impianti finalizzati al risparmio energetico - individuati tramite un attestato di prestazione energetica o una diagnosi redatta da un tecnico abilitato - le delibere sono valide sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore per millesimi.

L’innovazione normativa ha invece particolare impatto con riguardo agli interventi per la messa in sicurezza antisismica e statica, che invece sarebbero di norma soggetti all’approvazione sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore per millesimi (art. 1120 del Codice civile).

Per il quadro completo delle maggioranze condominiali vedi: Assemblea condominiale: tabella completa delle maggioranze per deliberare
Per dettagli sul Superbonus 110% vedi:
- Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico
- Superbonus 110%: domande e risposte

Dalla redazione