Ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), il termine per i versamenti di cui al presente comma, è prorogato:

a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;

b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Si veda l'art. 10, comma 10, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14).

Dalla redazione