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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/11/1984, n. 798
L. 29/11/1984, n. 798
- D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108)
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 19/06/2015, n. 78 (L. 06/08/2015, n. 125)
- D.L. 29/03/1995, n. 96 (L. 31/05/1995, n. 206)
- L. 08/11/1991, n. 360
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Art. 1.È autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvag |
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Art. 2.Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito: a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di c |
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Art. 3.La somma di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata: a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità |
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Art. 4.1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Min |
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Art. 5.La somma di cui alla lettera b) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza regionale, è così utilizzata: a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il com |
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Art. 6.La somma di cui alla lettera c) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata: a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di a |
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Art. 7.Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso. |
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Art. 8.Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente articolo 6, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma. Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al prece |
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Art. 9.Entro centoventi giorni dall'data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare |
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Art. 10.Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro sto |
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Art. 11.Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa. Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti: a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradat |
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Art. 12.Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia può anche affid |
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Art. 14.Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal riceviment |
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Art. 15.Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili: a) infermeria di S. Anna; |
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Art. 16.Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i com |
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Art. 17.Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scal |
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Art. 18.Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio di |
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Art. 18-bis. |
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Art. 19.Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza ne |
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Art. 20.I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 ap |
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Art. 21.Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, de |
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Art. 22.È abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge. |
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Art. 23.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi p |
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Art. 24.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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