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D.L. 20/07/2021, n. 103

Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
In vigore dal 21/07/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108)
- L. 16/09/2021, n. 125 (Legge di conversione). In vigore dal 19/09/2021.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per assicurare l

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Art. 1. - Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d’acqua di Venezia

1. Al fine di assicurare l’integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d’acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all’altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. N1

2. Le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;

b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;

c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propul

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Art. 2. - Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia

N5

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di procedere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei seguenti interventi, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti:

a) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell’area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; N2

b) manutenzione dei canali esistenti; N2

c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. N1

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell’attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo verifichi event

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Art. 2-bis - Credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari

N6

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all’esercizio dell’attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l’anno 2022, un credito d’imposta nella misura massima

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Art. 3. - Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e misure in favore delle medesime imprese

N5

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì,

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Art. 3-bis - Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale

N6

1. Per l’anno 2021, al fine di permettere l’accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cu

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Art. 3-ter - Accordi di riallineamento

N6

1. L’articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendal

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Art. 4. - Modifiche all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018

1. All’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 5. - Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l’anno 2021, 40,5 milioni di euro per l’anno 2022, 15 milioni di euro per l’anno 2023, 42 milioni di euro per l’anno 2024, 55 milioni di euro per l’anno 2025 e 35 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2021, 10 milioni di euro per l’anno 2022, 13 milioni di euro per l’anno 2024, 20 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion

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