Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106), la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dal presente articolo, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del presente articolo e della disposizione di cui all'art. 26, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, e non oltre il 31 dicembre 2022.

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