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D. P.R. 08/11/1991, n. 435

Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 19/07/2022, n. 148
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.P.R. 06/06/2005, n. 134
- D. Leg.vo 18/12/1999, n. 541
- D.P.R. 19/11/1998, n. 445
- D.P.R. 18/04/1994, n. 347
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;

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Art. 1.

1. È approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazion

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Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale de

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LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
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CAPITOLO I - APPLICABILITÀ DEL REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE
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Art. 1 - Denominazioni e definizioni

1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione:

1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare;

1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all’interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366; N14

2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;

3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua;

4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme;

5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico;

6) Autorità marittima: organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’estero, l’autorità consolare e, ai fini dell’applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive circoscrizioni; N15

6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085; N16

7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;

8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua;

9) Ente tecnico: l'ente definito dall’art. 3, lettera f) della legge;

10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia (vedi punto 53);

11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve ess

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Art. 2 - Limiti e modalità di applicazione del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

(a) alle navi mercantili nazionali di cui all’art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali.

Tuttavia, le norme

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Art. 3 - Aumento di passeggeri

Estensione di navigazione

1. L'autorità marittima, previa direttiva del M

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Art. 4 - Navi ad uso privato

1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a

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Art. 5 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

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Art. 6 - Navi con caratteristiche nuove

1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, può esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento - tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui

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Art. 7 - Riparazioni, modifiche e trasformazioni

1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.

2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del

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Art. 8 - Equivalenze

1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medes

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Art. 9 - Esenzioni

1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative

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Art. 10 - Norme varie

1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico:

a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della Sanità;

b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del

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CAPITOLO II - TIPI E DESTINAZIONI DELLE NAVI
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Art. 11 - Tipi di navi

1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi:

a) piroscafo;

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Art. 12 - Specie di navigazione

1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi

sono le seguenti:

a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);

b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);

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Art. 13 - Abilitazione di una nave a determinati servizi

1. Una nave può essere abilitata ad uno o più dei seguenti servizi:

a) trasporto di passeggeri;

b) trasporto di merci;

c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile);

d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino;

e) pesca;

f) rimorchio.

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Art. 14 - Viaggi oltre i limiti di abilitazione

1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre

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Art. 15 - Tipo approvato

N1

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Art. 16 - Prove di navigazione

1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione d

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TITOLO II - ACCERTAMENTI E DOCUMENTI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
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CAPITOLO I - VISITE ED ACCERTAMENTI
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Art. 17 - Tipi di visite

1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneità della nave alla navigazione costituisce una visita.

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Art. 18 - Esecuzione delle visite

1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell’art. 165 del codice della navigazione, sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dell'armatore o di un suo rappresentante e, per navi estere, su richiesta della competente autorità consolare.

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Art. 19 - Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti

1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell’art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o supe

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Art. 20 - Visite nei porti esteri

1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell’art. 6 della legge, nonché gli eventuali accertamenti di cui al secondo

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Art. 21 - Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità

1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell’art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all’art. 23.

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Art. 22 - Visite iniziali

1. Le visite iniziali sono intese ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per il quale è richiesta l'abilitazione.

2. Le visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di armamento, un'ispezione della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Mini

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Art. 23 - Visita iniziale per la navigabilità

1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale è destinata.

2. L'ente tecnico:

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Art. 24 - Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e relativi apparati motori

1. Per la costruzione in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e dei relativi apparati motori, la visita inizi

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Art. 25 - Visite periodiche e visite intermedie

1. Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

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Art. 26 - Visite periodiche ai galleggianti

1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti destinati a servizi nei porti o relative adiacenze, le visite di carena e quelle ai macchinari, che de

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Art. 27 - Visite occasionali

1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garanti

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Art. 28 - Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali

1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all’art. 12 della legge deve essere corredata da una rel

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Art. 29 - Accertamenti per le annotazioni di sicurezza

1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell’art. 36 del presente regolamen

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Art. 30 - Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo

1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio.

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Art. 31 - Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere tempora

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Art. 32 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Dopo che una delle visite di cui all’art. 17 è stata compiuta, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occas

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Art. 33 - Controlli

1. L'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell’art. 1 della legge, può farsi as

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Art. 34 - Controllo speciale a navi nucleari

1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per accedere nei porti nazionali.

2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte a controllo speciale allo scopo di verificare c

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Art. 35 - Piani da presentare alla commissione di visita

1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa è destinata, riguardanti:

a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette;

b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste;

c)

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CAPITOLO II - DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
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Art. 36 - Certificati

N2

1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono:

a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri": per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali;

b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali;

c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi

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Art. 37 - Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri

1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano:

a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;

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Art. 38 - Oggetto dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico

1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano:

a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;

b) il materiale d'arm

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Art. 39 - Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare

1. Il certificato di sicurezza per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell’art. 37 del presente regolam

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Art. 40 - Rapporto di sicurezza per le navi nucleari

1. La nave nucleare deve essere in possesso di un "Rapporto di sicurezza" che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto

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Art. 41 - Manuale di esercizio per le navi nucleari

1. Deve essere preparato un completo e dettagliato manuale, ad uso del personale addetto, contenente informazioni e direttive per la

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Art. 42 - Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico

1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelegrafica, gli impianti radiogoniometrico e di radioguida, i radar della nave, gl

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Art. 43 - Oggetto del certificato di esenzione

1. Il certificato di esenzione deve elencare le singole esenzioni concesse.

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Art. 44 - Oggetto del certificato di idoneità

1. Il certificato di idoneità deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili dell’art. 37 ovvero dell’art.

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Art. 45 - Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri

1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certifica

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Art. 46 - Oggetto delle annotazioni di sicurezza

1. Le annotazioni di sicurezza di cui all’art. 4 della legge comprovano che la nave è conforme alle prescrizioni del presente reg

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Art. 47 - Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche

1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi.

2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi.

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Art. 48 - Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza

1. Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalità stabilite per il rilascio.

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Art. 49 - Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza

1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono se non vengono eseguite le visite periodiche, incluse le intermedie, entro i termini di tempo specificati nel presente regolamento e nei casi di cui al primo comma dell’art. 9 della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi.

2. La

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Art. 50 - Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati

1. L'autorità marittima che, nei casi previsti dall’art. 10 della legge, autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritt

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Art. 51 - Modelli dei certificati

1. I certificati di sicurezza sono conformi ai modelli approvati dal Ministero.

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Art. 52 - Affissione a bordo dei certificati

1. Gli originali o le copie conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto della nave ben visibile e di facile accesso.

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Art. 53 - Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati

1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella

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Art. 54 - Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera

1. Nel caso di nazionalizzazione:

a) di navi soggette alla convenzione; possono essere rilasciati documenti con validità non superiore a 6 mesi, dopo aver accertato che la na

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Art. 55 - Dichiarazione di "tipo approvato"

1. N3

2. N12

3. N13

4. Sono dichiarati di tipo approvato dal Ministero, ai sensi dell’art. 11 della legge, gli apparecchi, i dispositivi e i materiali delle singole voci dell'elenco di cui all'allegata Tabella, fermo restando il disposto dell’art. 15 del presente regolamento. In tale elenco sono altresì indicate le convenzioni alle quali devono fare riferimento i relativi decreti ministeriali rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il Ministero provvede, con propri decreti, ad aggiornare la Tabella stessa a seguito dell'entrata in vigore di emendamenti alla convenzione successivamente al 1983.

 

TABELLA [1] [2]

 

APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI

CONVENZIONE

Apparecchi per la respirazione (compresi i caschi e le maschere contro il fumo)

SOLAS 74

Apparecchi per la dissalazione dell'acqua marina per imbarcazioni salvataggio

SOLAS 74(83)

Apparecchi radio portatili (di competenza del Ministero delle Pos e delle Telecomunicazioni)

SOLAS 74(83)

Apparecchi galleggianti

SOLAS 74

Apparecchi lanciasagole

SOLAS 74(83)

Apparecchio di ausilio alla estrapolazione grafica automatica di dati radar (A.R.P.A.)

SOLAS 74(81)

Apparecchiatura per il rilevamento della direzione di provenienza segnali emessi sulla frequenza radiotelefonica di soccorso (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni)

SOLAS 74(81)

Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni)

SOLAS 74(83)

Auto-allarmi radiotelegrafici (di competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni)

SOLAS 74

Battello di emergenza [3]

SOLAS 74(83)

Boccalini a doppio uso per le manichette antincendio

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LIBRO II - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI DELLA NAVE
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TITOLO I - SCAFO E RELATIVE SISTEMAZIONI DA ALLESTIMENTO
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CAPITOLO I - ROBUSTEZZA STRUTTURALE E COMPARTIMENTAZIONE DELLO SCAFO
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STABILITÀ DELLA NAVE
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Art. 56 - Robustezza strutturale

1. I dimensionamenti strutturali ed i materiali di costruzione dello scafo devono assicurare, secondo i regolamenti dell'ente tecnic

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Art. 57 - Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri

1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilità da stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero dei passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il più alto grado di compartimentazione di galleggiabilità corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi più lunghi, secondo quanto appresso stabilito.

2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale devono soddisfare alle norme di compartimentazione della convenzione pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse.

3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati:

a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse;

b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti:

(i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1

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Art. 58 - Paratie stagne

1. La sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono soddisfare alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette

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Art. 59 - Doppio fondo

1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla conven

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Art. 60 - Stabilità della nave allo stato integro

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Art. 61 - Stabilità in allagamento

1. Le navi da passeggeri di cui al precedente art. 60, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative

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Art. 62 - Prova di stabilità

1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi

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Art. 63 - Istruzioni sulla stabilità

1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido l'a

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Art. 64 - Dispensa dalla prova di stabilità

1. Il Ministero può eccezionalmente dispensare dalla prova di stabilità una nave purché l'ente tecnico disponga di elementi tali

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CAPITOLO II - BORDO LIBERO
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Art. 65 - Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo

1. Il n. 3 della sezione II dell’art. 122 del regolamento speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo

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Art. 66 - Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale

1. Il certificato di bordo libero emesso per navi abilitate a navigazione internazionale conserva la sua validità anche se le navi

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Art. 67 - Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico

1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico:

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Art. 68 - Draghe e bettoline portafango

1. Le draghe portafango devono avere una marca che ne limiti l'immersione durante le operazioni di dragaggio o trasporto fanghi, pos

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Art. 69 - Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero

1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell’art. 19 della legge, l'autorità marittima o consolare ha facoltà di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilità della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione.

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CAPITOLO III - SISTEMAZIONI VARIE DI ALLESTIMENTO DELLO SCAFO
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Art. 70 - Mezzi di governo

1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico.

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Art. 71 - Armamento marinaresco

1. Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalità:

a) navi di stazza lorda uguale o superiore a

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Art. 72 - Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di ormeggio e tonneggio

1. Nelle navi da carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore.

2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza l

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Art. 73 - Trasmissione d'ordini dal ponte di comando

1. Tutte le navi, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, devono avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli ordini dal ponte di comando al posto, nel locale macchine o nella centrale di comando, dal quale le macchine sono normalmente comandate; uno di tali mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria, che fornisca un'indicazione visiva degli ordini trasmessi e delle risposte fornite sia nei locali predetti sia sul ponte di comando; l'altro deve essere un portavoce ovvero un telefono rispondente alle norme dell'ente tecnico. Devono essere sistemati appropriati mezzi di comunicazione con ogni altra posizione dalla quale le macchine possono essere comandate. N34

2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali è stabilito, dalla convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. Essi possono non essere installati per piccole navi, quando è possibile comunicare agevolmente a voce con la plancia. Per le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali è stabilito,

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Art. 74 - Posizione delle installazioni di emergenza

1. Sulle navi da passeggeri in navigazione internazionale e nazionale, indipendentemente dal numero di passeggeri, e su quelle abili

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Art. 75 - Lampada per segnalazioni diurne

1. Le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale o alla navigazione nazionale, devono a

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Art. 76 - Scaletta per piloti

1. Tutte le navi abilitate a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota devono avere una scaletta per i piloti come prescritto dalla convenzione

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TITOLO II - APPARATO MOTORE, MACCHINARI AUSILIARI ED IMPIANTO ELETTRICO
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Art. 78 - Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico

1. Su tutte le navi le caratteristiche, la costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e re

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CAPITOLO I - APPARATO MOTORE E MACCHINARI AUSILIARI
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Art. 79 - Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione

1. I macchinari, le caldaie e gli altri recipienti in pressione con i relativi sistemi di tubolature ed accessori devono essere progettati e costruiti in modo che essi risultino id

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Art. 80 - Mezzi di marcia indietro

1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da assicurare un adeguato controllo della

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Art. 81 - Punto di infiammabilità del combustibile

N10

1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di infiammabilità non inferiore a 60C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'articolo

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CAPITOLO II - IMPIANTO ELETTRICO
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Art. 82 - Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione

1. Le installazioni elettriche devono essere tali che:

- i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave nelle condizioni di funzi

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TITOLO III - PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI
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Art. 83 - Criterio generale per la protezione contro gli incendi

1. La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee, tenuto conto

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CAPITOLO I - NAVI SOGGETTE ALLA CONVENZIONE
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Art. 84 - Navi da passeggeri

1. Le navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico.

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Art. 85 - Navi da carico

1. Le navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico.

2. Le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986, fermo restando il disposto dell’art. 2, comma 7, devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali:

a) devono almeno soddisfare alle norme sulla estinzione

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CAPITOLO II - NAVI NON SOGGETTE ALLA CONVENZIONE
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Art. 86 - Navi da passeggeri

1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986;

b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a

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Art. 87 - Navi da carico

1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione internazionale e quelle di qualsiasi stazza abilitate a navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data suddetta. Per le materie concernenti la protezione antincendio non tr

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CAPITOLO III - NAVI PROVENIENTI DA BANDIERA ESTERA
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Art. 88 - Norme addizionali

1. Le navi da passeggeri, che trasportano più di 36 passeggeri, provenienti da bandiera estera, costruite anteriormente alla data d

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CAPITOLO IV - MEZZI DI SFUGGITA, EQUIPAGGIAMENTO DA VIGILE DEL FUOCO E STAZIONE ANTINCENDIO
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Art. 89 - Scale, corridoi e porte di sfuggita

1. In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio, in quelli dell'apparato motore e delle caldaie e nelle gallerie assi devono essere previste scale, scalette, corridoi e porte idonei ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni.

2. Sulle navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 e sulle navi lagunari nuove:

a) il numero dei mezzi di sfuggita dai locali deve soddisfare alle norme della convenzione. Tuttavia per locali o gruppi di locali aventi superficie inferiore a circa 50 metri di sfuggita di cui all’art. 35, può accettare un solo mezzo di sfuggita se ciò è giustificato dal tipo e dell'ubicazione dei locali interessati e dal numero delle persone che normalmente possono esservi alloggiate o prestarvi servizio;

b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed il numero delle scale in tutti i locali di alloggio e servizio

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Art. 90 - Equipaggiamenti da vigile del fuoco

1. Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale ed un apparecchio di respirazione aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione.

2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo equipag

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Art. 91 - Stazione anticendio

1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione e di estinzione incendi deve essere accentrato in un locale denominato "stazione antincendio".

2. La stazione antincendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni:

- almeno 3 equipaggiamenti da vigile del fuoco;

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Art. 92 - Squadra dei vigili del fuoco

1. Sulle navi che a norma del precedente Art. 91 sono provviste della stazione antincendio deve essere istituita una "squadra dei vigili del fuoco" alla quale è preposto un ufficiale di coperta.

2. La squadra dei vigili del fuoco è costituita dal capo squadra - in genere un carpentiere - e dal numero sottoindicato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista:

- 12 uomini per navi di stazza lorda superior

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TITOLO IV - MEZZI DI SALVATAGGIO
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Art. 93 - Criterio generale sui mezzi di salvataggio

1. La consistenza ed il tipo dei mezzi di salvataggio di tutte le navi devono essere stabiliti secondo le pertinenti norme della con

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CAPITOLO I - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI SALVATGGIO E RELATIVE SISTEMAZIONI
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Art. 94 - Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio

1. I requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico, salvo quanto stabilito al successivo art. 96.

2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere sistemati elementi costituiti da materiale retroriflettente per facilitare il loro ritrovamento, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per la navi costruite anteriormente al

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Art. 95 - Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio

1. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da consentire un loro rapido e sicuro impiego e, per quanto possibile, in posizione sicura e ridossata. Quando ritenuto necessario, a giudizio dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, devono essere previste sistemazioni per la loro protezione contro danni da colpi di mare.

2. I mezzi di salvataggio, ad eccezione di quelli progettati per essere messi a mare a caduta libera, devono essere sistemati a bordo in zone ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di messa a mare sicura, tenendo conto, in particolare, della distanza dall'elica e dalle parti dello scafo con i fianchi sensibilmente rientranti, in modo che l'operazione stessa venga effettuata, per quanto possibile, lungo i fianchi verticali. Se le zone predette interessano la parte prodiera della nave, devono trovarsi a poppavia della paratia di collisione.

3. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere messi a mare mediante dispositivi di tipo approvato, ad eccezione di quelli:

(i) - sui quali l'imbarco avviene da un ponte che si trova a meno di 4,5 metri al di sopra del minimo galleggiamento previsto per la nave, in condizioni di esercizio;

- che abbiano massa minore o uguale a 185 chilogrammi;

- che siano sistemati a bordo in modo da essere messi a mare direttamente dalla propria posizione in sfavorevoli condizioni di assett

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Art. 96 - Deroghe

1. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire l'impiego di imbarcazioni più leggere e maneggevoli di quelle regolamentar

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Art. 97 - Controlli iniziali e visite

1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell’art. 94 è verificata dall'ente tecnico.

2. In occasione della visita iniziale di cui all’art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all’art. 47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione.

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Art. 98 - Mezzi di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato

1. I mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, di cui alla Tabella allegata al libro I del presente regolamento sistemati a bordo delle navi abilitate a navigazione più estesa della costiera nazionale o costiera internazionale e costruite anteriormente al 1° luglio 1986, se soggette alla convenzio

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CAPITOLO II - NORME INTEGRATIVE A QUELLE DELLA CONVENZIONE PER NAVI AD ESSA SOGGETTE
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Art. 99 - Segnali di soccorso sul ponte di comando

1. Le navi passeggeri devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno:

- 12 razzi a paraca

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Art. 100 - Controllo delle cassette per corredo farmaceutico

1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalla commissione di visita in occasione degli accertamenti relati

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Art. 101 - Disposizione per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986

1. Le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico o equivalente, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo, salvo quelle di cui al successivo punto 2.

2. Le navi da carico sprovviste di sovrastrutture centrali, aventi lunghezza 150 metri o più, devono essere dotate, in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una

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CAPITOLO III - MEZZI DI SALVATAGGIO DELLE NAVI DA PASSEGGERI NON SOGGETTE ALLA CONVENZIONE
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Art. 102 - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale

1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, abilitate alla navigazione nazionale, devono soddisfare alle prescrizioni della convenzione per navi da passeggeri in viaggi internazionali brevi, salvo quanto previsto dalla nota "6] alla Tabella allegata al libro I del presente Regolamento.

2. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate alla navigazione nazionale, se non soddisfano alle prescrizioni del comma

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1207736 9212360
Art. 103 - Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio

1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2, devono avere a bordo un apparecchio radio portatile, rispondente alle prescrizioni dell’art. 155 e delle norme tecniche per gli impianti radio.

2. Le navi abilitate a navigazione nazionale che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore devono averne una provv

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Art. 104 - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera

1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera devono avere non meno di due imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, una per lato, di lunghezza compresa fra 4,90 e 8,50 metri, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, in relazione alla grandezza della nave ed al numero delle persone trasportabili.

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Art. 105 - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia

N49

1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la metà delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere.

2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale nonché delle caratteristiche di galleggiabilità della nave, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti.

3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza.

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Art. 106 - Cinture di salvataggio

1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre:

a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri;

b) cinture di salvatag

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Art. 106-bis - Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

N52

1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 105, comma 5-bis, lettera b) e all’articolo 106, comma 4-bis, lettera b), è consentita alle società affidatarie del servizio di trasporto pubb

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Art. 106-ter - Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari

N52

1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è determinato dall’autorità marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilità, degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non può in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è documentato dall’autorità marittima attraverso il verbale di idoneità al trasporto passeggeri.

2. I computi di stabilità sono approvati dall’ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni cont

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1207736 9212366
Art. 107 - Salvagente anulari e relative boette luminose

1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella:

 

Lunghezza della nave in metri anulari

Numero dei salvagente

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Art. 108 - Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso

1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio sono stabilite dal Ministero, sentito l'ente tecnico.

2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imb

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1207736 9212368
Art. 109 - Apparecchio lanciasagole

1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda infe

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1207736 9212369
Art. 110 - Segnali di soccorso sul ponte di comando

1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso sul ponte di comando, rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1 dell’art. 10:

6 razzi a paracadute a luce rossa;

6 segnali a mano a stelle rosse;

6 fuochi a mano a luce rossa.

2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute.

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1207736 9212370
Art. 111 - Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio

1. Sulle navi abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea le zattere gonfiabili devono essere dotate

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1207736 9212371
Art. 112 - Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad accezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,

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1207736 9212372
Capitolo IV - Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione
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Art. 113 - Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate

1. Le navi da carico:

a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a navigazione nazionale, devono avere:

(i) se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i mezzi di salvataggio previsti dalla convenzione;

(ii) se costruite anteriormente a tale data, per ogni lato almeno una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio, e la capacità totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere sufficiente per tutte le persone imbarcate; devono essere altresì dotate di zattere di capacità sufficiente almeno per la metà delle persone imbarcate. Tuttavia il Ministero, quando ritiene che le condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere

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Art. 114 - Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate

1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono essere dotate:

a) quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo,

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Art. 115 - Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate

1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate:

a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per tutte le

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Art. 116 - Cinture di salvataggio

1. La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni dell’art. 106.

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Art. 117 - Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio

1. Tutte le navi da carico abilitate a navigazione nazionale ed internazionale, devono soddisfare alle disposizioni dell’art. 103.

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Art. 118 - Salvagente anulari e relative boette luminose

1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica.

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Art. 119 - Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso

1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 10.

2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le t

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1207736 9212380
Art. 120 - Apparecchio lanciasagole

1. Tutte le navi da carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale devono essere dotate di un a

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1207736 9212381
Art. 121 - Segnali di soccorso sul ponte di comando

1. Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze mezzi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 10, secondo le disposizioni che seguono:

a) ra

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Art. 122 - Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio

1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all’art. 113, punto 6, le zattere gonfiabili devo

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Art. 123 - Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

1. Le navi da carico, ad eccezione di quelle abilitate a navigazione nazionale locale, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all’art. 122 e, se di lunghezza superiore a 150 metri e prive di sovrastrutture centrali, devono essere dotate in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone sistemata il più possibile a proravia per quanto ragio

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TITOLO V - SISTEMAZIONI DI CARICO E SCARICO ED ALTRI MEZZI DI SOLLEVAMENTO
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1207736 9212385
Art. 124 - Criterio generale di sicurezza

1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in genere esistenti a bordo

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Art. 125 - Esenzioni

1. Non sono soggette alle norme del presente titolo quelle apparecchiature che, pur dovendo nella fase operativa sostenere pesi, non effettuano mo

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1207736 9212387
Art. 126 - Visite

1. Prima del rilascio della documentazione di cui agli artt. 128 e 129 deve essere effettuata una visita iniziale comprensiva di tutte le ispezioni e prove stabilite dalle norme di cui all’art. 127 da effettuarsi s

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1207736 9212388
Art. 127 - Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse

1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di sollevamento, i carichi di pr

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1207736 9212389
Art. 128 - Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento

1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico, su apposito "Registro delle sistemazioni del carico e scarico di bordo" il cui modello, rispondente alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei lav

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Art. 129 - Certificati

1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati:

a) certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro entrata in esercizio;

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Art. 130 - Ascensori per persone

1. Le caratteristiche tecniche degli ascensori per persone di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del present

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TITOLO VI - DOTAZIONI E SISTEMAZIONI NAUTICHE; DOTAZIONI VARIE
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Capitolo I - Dotazioni e sistemazioni nautiche
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Art. 131 - Radar

1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddetta data devono essere dotate di un impianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting). Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1 settembre 1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione.

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Art. 132 - Girobussola

1. Tutte le navi di stazza lorda maggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti ca

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Art. 133 - Ecoscandaglio

1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia è stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio.

2. Il Mini

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1207736 9212397
Art. 134 - Manutenzione e difetti di funzionamento

1. Gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo ed ogni altro strumento di ausilio alla navigazione devono ess

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1207736 9212398
Art. 135 - Uso del pilota automatico

1. Nelle zone con alta densità di traffico, in condizioni di visibilità limitata e in altre situazioni di navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve e

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1207736 9212399
Art. 136 - Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche

1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all’art. 142 che possono essere necessari nel corso del viaggio.

2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere cos

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1207736 9212400
Art. 137 - Tabelle bussole

1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle:

 

NAVI DA PASSEGGERI

 

Servizio

Navigazione internazionale lunga

Navigazione internazionale breve

Navigazione nazionale

Navigazione costiera internazionale e nazionale, navigazione nazionale litoranea e navigazione nazionale locale

Normale

SI

SI

SI

SI [a]

di governo principale

SI [b]

SI [b]

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1207736 9212401
Art. 138 - Bussola magnetica normale

1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovrà provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti.

2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente art. 137 è ammesso che la bussola di rotta abbia funzione anche di bussola normale, non è necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed è consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo ridotta al mi

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1207736 9212402
Art. 139 - Bussole magnetiche di governo

1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono ammesse deroghe di lieve entità per quelle bussole di rotta che non esplicano la funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento.

2. La sovrastruttura entro cui è sistemata la bussola di rotta deve essere di materiale

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1207736 9212403
Art. 140 - Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche

1. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare in esse deviazioni.

2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere determinata la distanza minima dalla bussola normale (distanza di protezione) alla quale può essere installata l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi apparecchiature è ammesso che le grandi masse ferrose, la cui sostituzione comporterebbe un lavoro considerevole, siano considerate come parte integrante dello scafo e che, pertanto, la determinazione della dist

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1207736 9212404
Art. 141 - Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle stesse

1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave.

2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distanza può essere ridotta a 1,80 metri.

3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni.

4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle bussole magnetiche.

5. La co

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1207736 9212405
Art. 142 - Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni

1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di:

a) un cronometro;

b) un orologio di confronto (mostra o cronografo);

c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine;

d) un barometro e un barografo;

e) un termometro e uno psicrometro;

f) due binocoli di tipo prismatico;

g) per le navi non munite di girobussola due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione centrale, purché abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave;

h) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di peso circa 8 chilogrammi;

i) uno scandaglio con sago

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1207736 9212406
Art. 143 - Altri strumenti di ausilio alla navigazione

1. Su parere del Comitato centrale della sicurezza della navigazione, il Ministero, di concerto con il Ministero delle Poste e Telec

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CAPITOLO II - DOTAZIONI VARIE
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1207736 9212408
Art. 144 - Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, e nazionale

1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, oltre agli strumenti e dotazioni di cui al precedente Art. 142, devono avere i seguenti materiali di servizio e di rispetto:

A) Materiali di servizio:

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Art. 145 - Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia

N69

1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente Art. 1

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1207736 9212410
Art. 146 - Dotazione degli apparati motori

1. Le dotazioni di servizio e di rispetto della motrice principale, degli ausiliari e dell'impianto elettrico sono quelle stabilite

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1207736 9212411
Art. 147 - Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove

1. Le navi con caratteristiche nuove devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per caso dal Ministero, sentit

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1207736 9212412
TITOLO VII - RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA
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1207736 9212413
CAPITOLO I - PRESCRIZIONI
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1207736 9212414
Art. 147-bis. - Esclusione per le navi lagunari

N71

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1207736 9212415
Art. 148 - Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche

1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dell’art. 155 e delle norme tecniche:

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1207736 9212416
Art. 149 - Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche

1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche:

a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferior

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1207736 9212417
Art. 150 - Obbligo del ricevitore radiofonico

1. Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, a meno che siano già dotat

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1207736 9212418
Art. 151 - Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche

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1207736 9212419
Art. 152 - Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche

1. Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico ad onde decametriche, rispondente alle prescrizioni delle norme tecnic

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1207736 9212420
Art. 153 - Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida

1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometro, rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche:

a) le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda ug

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1207736 9212421
Art. 154 - Esenzioni

1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Ministero può concedere a singole navi, escluse le navi da salvataggio, esenzio

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1207736 9212422
Art. 155 - Requisiti tecnici

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature radioelettriche, previste dalla parte C del C

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1207736 9212423
Art. 156 - Precauzioni speciali contro gli incendi

1. E' vietato porre nei locali delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche materiali facilmente infiammabili.

2. I locali stessi devono essere dotati di almeno due estintori portatili da incendio, ad eccezione delle navi da passeggeri e da carico di stazza lorda inferiore a

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1207736 9212424
Capitolo II - Servizi d'ascolto
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1207736 9212425
Art. 157 - Servizio di ascolto radiotelegrafico

1. Ogni nave che, in conformità all’art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica, deve avere a bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante.

2. Ogni nave da passeggeri che, in conformità all’art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica deve assicurare durante la navigazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia od un altoparlante, con le seguenti modalità:

a) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi internazionali;

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1207736 9212426
Art. 158 - Servizio di ascolto radiotelefonico

1. Ogni nave che, conformemente all’art. 149, è dotata di una stazione radiotelefonica, deve avere a bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che può essere qualsiasi membro dell'equipaggio) titolare di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione radiotelefonica della nave.

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1207736 9212427
Art. 159 - Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche

1. A bordo delle navi munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche in conformità all’art. 151, l'ascolto deve essere as

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1207736 9212428
CAPITOLO III - GIORNALI RADIO E VARIE
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1207736 9212429
Art. 160 - Giornale radiotelegrafico

1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelegrafica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nella cabina radiotelegrafica.

2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui inizia e cessa il servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio ve

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1207736 9212430
Art. 161 - Giornale radiotelefonico

1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di stazione radiotelefonica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto.

2. Chiunque effettua il servizio di ascolt

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1207736 9212431
Art. 162 - Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico

1. I giornali radiotelegrafico e radiotelefonico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari autorizzati dal Ministero ad ese

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1207736 9212432
Art. 163 - Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica

1. La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all’art. 160, deve essere dotata dei seguenti documenti:

a) la licenza di esercizio corredata dal verbale di collaudo e dai verbali di ispezione;

b) il certificato di ogni operatore;

c) il cod

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Art. 164 - Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica

1. La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all’art. 161, deve essere dotata dei seguenti documenti:

a) la licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei

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1207736 9212434
Art. 165 - Ora di riferimento della stazione radioelettrica

1. L'orologio di servizio della stazione radiotelegrafica e radiotelefonica deve essere regolato sul tempo universale coordinato (U.

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Art. 166 - Altri obblighi

1. L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per la sicurezza della navigazione non esonera l'armatore da ogni a

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Art. 167 - Impianti non obbligatori

1. Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di impianti radioelettrici, questi devono rispondere a tutti i requ

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Art. 168 - Servizio meteorologico

1. Le navi dotate di impianti radioelettrici devono osservare le norme sul servizio meteorologico determinate dal Ministero di conce

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TITOLO VII-BIS - STAZIONE RADIOELETTRICA PER LE NAVI LAGUNARI

N72

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Art. 168-bis. - Ambito di applicazione

N73

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CAPITOLO I - PRESCRIZIONI

N74

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1207736 9212441
Art. 168-ter. - Dotazione radioelettrica

N73

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1207736 9212442
CAPITOLO II - REQUISITI TECNICI E MANUTENZIONE

N74

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Art. 168-quater. - Requisiti tecnici e manutenzione

N73

1. La stazione radio è sistemata in modo che:

a) nessuna interferenza p

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1207736 9212444
Art. 168-quinquies. - Alimentazione

N73

1. L’alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata è costituita da batterie di accumulatori, esse so

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1207736 9212445
Art. 168-sexies. - Precauzioni speciali contro gli incendi

N73

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1207736 9212446
CAPITOLO III - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STAZIONE RADIOELETTRICA, IMPIANTI FACOLTATIVI E CORRISPONDENZA PUBBLICA

N74

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1207736 9212447
Art. 168-septies. - Documenti relativi alla stazione radio

N73

1. La stazione radio è corredata della licenza della stazione radioelettrica.

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1207736 9212448
Art. 168-octies. - Impianti facoltativi

N73

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1207736 9212449
Art. 168-nonies. - Operatore radiotelefonista

N73

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1207736 9212450
Art. 168-decies. - Corrispondenza pubblica

N73

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1207736 9212451
Art. 168-undecies. - Applicazione

N73

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Art. 168-duodecies. - Disposizione transitorie

N73

1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di

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LIBRO III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TIPI DI NAVI E PER GALLEGGIANTI
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1207736 9212454
TITOLO I - NAVI CISTERNA
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1207736 9212455
Art. 169 - Cisterne del carico ed altri locali pericolosi

1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

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1207736 9212456
Art. 170 - Impianto elettrico

1. E' vietato, per l'impianto elettrico delle navi cisterna, il sistema principale di distribuzione unipolare, detto del "ritorno pe

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Art. 171 - Protezione contro gli incendi

1. Alle navi cisterna si applicano le norme del libro II titolo III del presente regolamento. Inoltre, alle navi costruite a decorrere dal 1 gennaio 1980 si applicano le prescrizioni addizionali stabilite nei commi seguenti.

2. Le navi di portata lorda uguale o superiore a 40000 tonnellate devono essere dotate di un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corri

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Art. 172 - Postazioni per elicotteri

1. La robustezza della zona di atterraggio di elicotteri e l'adeguatezza dei mezzi antincendio deve corrispondere alle norme di cui

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Art. 173 - Mezzi di salvataggio

1. I mezzi di salvataggio delle navi cisterna, delle navi chimichiere e delle navi gasiere devono soddisfare alle norme di cui al libro II, titolo IV, capitolo IV per le navi da carico. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea devono tuttavia avere almeno una imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, ammainabile da un solo lato, e zattere di salvataggio di capacità sufficiente per almeno il 50 per cento delle persone imbarcate, ed essere sistemate in posizione tale da evitare, per quanto possibile, danni provocati da incendi od esplosioni.

2. In aggiunta a quanto sopra:

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TITOLO II - NAVI PER PASSEGGERI CHE TRASPORTANO VEICOLI PER MERCI E IL RELATIVO PERSONALE
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Art. 174 - Limitazione del numero delle persone a bordo

1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi da passeggeri in navigazione internazionale e a quelle in navigazione nazionale costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, appositamente progettate per il trasporto di veicoli per merci e del personale accompagnante gli stessi, nel caso in cui il numero totale delle persone a bordo di età superiore ad un anno, che non facciano parte dell'equipaggio né siano imbarca

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TITOLO III - NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI AUTOVEICOLI
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Art. 175 - (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli)

N8

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Art. 176 - (Certificazione per il trasporto di autoveicoli)

N8

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TITOLO IV - RIMORCHIATORI E NAVI DA SALVATAGGIO
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Art. 177 - Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio

1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell’art. 87 del pr

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Art. 178 - Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore

1. Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare alle seguenti prescrizioni:

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Art. 179 - Dispositivi di sganciamento

1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a d

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Art. 180 - Navi usate occasionalmente come rimorchiatori

1. L'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneità per il viaggio prestabilito anche in relazione all'unità da rimorchiare.

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1207736 9212470
Art. 181 - Navi rimorchiate

1. Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra deve essere accertata dall

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TITOLO V - NAVI DA PESCA
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Art. 182 - Applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle navi da pesca non soggette alla normativa di cui all’art. 23 della legge 6 marzo

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Art. 183 - Protezione contro gli incendi

1. Le navi da pesca devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell’art. 87 di questo regolamento.

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Art. 184 - Stabilità

1. Fermo restando quanto stabilito al libro II titolo I, le navi da pesca devono essere sottoposte a prova di stabilità sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilità almeno nelle seguenti condizioni di carico:

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Art. 185 - Mezzi di salvataggio

1. Le navi destinate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura del mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio:

a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacità complessiva sufficiente per accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru;

b) zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere la met

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1207736 9212476
Art. 186 - Segnali di soccorso

1. Tutte le navi da pesca devono almeno avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze:

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TITOLO VI - NAVI AD USO PRIVATO ED ALTRE NAVI DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE A 10 TONNELLATE A PROPULSIONE MECCANICA E DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE A 25 TONNELLATE A PROPULSIONE DIVERSA DA QUELLA MECCANICA
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Art. 186-bis. - Esclusione per le navi lagunari

N76

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Art. 187 - Scafo, apparato motore e impianto elettrico

1. I materiali e le strutture dello scafo, l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed all'impiego cui le navi di cui al presente titolo sono abilitate.

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Art. 188 - Protezione contro gli incendi

1. I locali o i vani chiusi entro cui sono sistemati i motori, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere semp

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Art. 189 - Mezzi di salvataggio

1. Mezzi collettivi di salvataggio:

a) le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dall'autorità marittima, devono essere fornite di una o più zattere di salvataggio aventi capacità sufficiente nel complesso per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate zattere di salvataggio più leggere e maneggevoli d

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Art. 190 - Dotazioni

1. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono:

a) una bussola;

b) carte della zona;

c) 3 fuochi a mano a luce rossa;

d) 3 razzi a paracadute a luce rossa;

e) un dispositivo regolamentare per segnalazioni acustiche;

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Art. 191 - Installazioni radioelettriche

1. Le navi abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono essere dotate di un impianto radiotelefonico ad onde metriche r

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TITOLO VII - ALISCAFI E AEROSCAFI
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Art. 192 - Disposizioni generali

1. Per gli aliscafi e gli aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono c

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Art. 193 - Protezione contro gli incendi

1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

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Art. 194 - Mezzi di salvataggio

1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio:

a) almen

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Art. 195 - Dotazioni

1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni:

a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di

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Art. 196 - Requisiti e norme speciali per gli aliscafi

1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciale:

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TITOLO VIII - GALLEGGIANTI
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1207736 9212491
Art. 197 - Disposizioni generali

1. Lo scafo, gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed al servizio cui il galleggiante

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Art. 198 - Protezione contro gli incendi

1. La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servi

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Art. 199 - Mezzi di salvataggio

1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa, si applicano a giudizio dell'autorità marittima, avuto riguardo al numero delle persone imbarcate, le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi da car

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1207736 9212494
Art. 200 - Trasporto di merci pericolose

1. Ai galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose si applicano, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, le dispo

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1207736 9212495
LIBRO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
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CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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1207736 9212497
Art. 201 - Composizione e forza minima dell'equipaggio

1. Fermo il disposto dell’art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli art. 317 dello stesso codice e 426 del rela

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Art. 202 - Preparazione dell'equipaggio

1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché le condizioni di stabilità e le necessità di zavorramento anche nelle più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria.

2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati in base al ruolo di appello di cui al successivo art. 20

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Art. 203 - Ruolo di appello

1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio.

2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per:

a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, d

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Art. 204 - Libretto o scheda personale

1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle

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1207736 9212501
Art. 205 - Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri

1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato; deve essere altresì designato un sostituto capo lancia.

2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazione e deve assicurarsi che ciascun membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. Tale elenco deve essere fornito anche al sostituto capo lancia.

3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedimento, al sostituto capo lancia, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado superiore a quello del capo lancia.

4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale eventualmente prendono posto.

5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono

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Art. 206 - Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico

1. Le prescrizioni di cui ai commi dall'11 al 20 del precedente articolo si applicano anche alle navi da carico.

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Art. 207 - Imbarcazioni e battelli di emergenza

1. Le imbarcazioni di emergenza che sono anche imbarcazioni di salvataggio, oltre alle normali dotazioni, devono essere fornite di una cintura di salvataggio per ogni persona di armamento e di due salvagente anulari dotati di

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1207736 9212504
Art. 208 - Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo

1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto.

2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro, illustrati quanto più possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio:

- un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo comma 5;

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Art. 209 - Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio

1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da c

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Art. 210 - Brevetti di marittimi abilitati

1. L'espressione "marittimo abilitato" designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di sa

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1207736 9212507
Art. 211 - Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio

1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati gruppi fissi particolarmente addestrati e guidati d

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1207736 9212508
Art. 212 - Compiti della squadra dei vigili del fuoco

1. La squadra dei vigili del fuoco di cui all’art. 92 deve possedere particolare conoscenza della compartimentazione tagliafuoco d

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Art. 213 - Zone antincendio

1. Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente organizzazione:

a) tutti i locali in

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Art. 214 - Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio

1. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti al servizio di macchina, nonché dei macchinari e degli impian

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Art. 215 - Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco

1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve:

a) accertarsi, con frequ

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Art. 216 - Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio

1. Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco spetta all'ufficiale addett

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Art. 217 - Ronda

1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove può svilupparsi un incendio, nonché i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il più frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa e

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Art. 218 - Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti

1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti su

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Art. 219 - Precauzioni sull'uso del combustibile liquido

1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante:

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Art. 220 - Manovra delle porte stagne

1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chius

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Art. 221 - Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone

1. In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di ca

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1207736 9212518
Art. 222 - Capacità di manovra e distanze d'arresto

1. Devono essere tenuti in evidenza sul ponte di comando tutti gli elementi relativi alla capacità di manovra ed alle distanze di a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1207736 9212519
Art. 223 - Posizione della nave

1. Nel corso della navigazione ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di gua

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Art. 224 - Lavori a bordo di navi cisterna

1. Per i lavori da eseguire in porto a bordo delle navi cisterna cariche o non degassificate devono essere osservate le prescrizioni

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CAPITOLO II - CONTROLLI ALLA PARTENZA E DURANTE LA NAVIGAZIONE
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Art. 225 - Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture

1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro.

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Art. 226 - Controlli delle chiusure stagne

1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispez

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Art. 227 - Precauzioni per prevenire gli incendi

1. Il comando di bordo deve vigilare affinché:

a) sia osservato il divieto di fumare;

- in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimità dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi in riempimento;

- nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico;

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Art. 228 - Altri controlli

1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonché le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano più brevi possibile.

2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli e

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Art. 229 - Mezzi di governo: verifiche e prove

1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di quanto segue:

a) la macchina di governo principale ed ausiliaria;

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Art. 230 - Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza

1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento:

a) strumenti nautici;

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Art. 231 - Navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno

1. Per le navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno sarà sufficiente eseguire i controlli di cui agli a

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CAPITOLO III - ESERCITAZIONI E VERIFICHE
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Art. 232 - Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio

1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finché l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salvataggio, quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza.

2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall’art. 247 del presente regolamento.

3. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere messa a mare armata con l'equipaggio alla stessa assegnato ed essere provata almeno una volta ogni 3 mesi in occasione di una esercitazione di abbandono nave. Il Ministero può consentire, per navi non adibite a viaggi internazionali lunghi, che le imbarcazioni di salvataggio poste su di un lato non siano messe a mare quando l'ormeggio in porto o il tipo di traffico svolto dalla nave non lo consentano. Tali imbarcazioni devono comunque essere ammainate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta all'anno.

4. Quando possibile, i battelli di emergenza, eccetto quelli che sono anche imbarcazioni di salvataggio, devono essere messi a mare armati con l'equipaggio agli stessi assegnato ed essere provati una volta al mese. Tale operazione deve essere, in ogni caso, effettuata almeno una volta ogni tre mesi.

5. Le esercitazioni di messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza, se effettuate durante la navigazione, devono essere eseguite solo in acque riparate sot

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Art. 233 - Appello per esercitazioni di abbandono nave

1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni deve avere luogo, se possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo.

2. Per le navi da carico abilitate a navigazione nazionale o più estesa ogni membro dell'equipaggio deve partecipare mensilmente ad almeno una esercitazione di abbandono nave. Le esercitazioni dell'equipaggio devono essere effettuate entro le 24 ore successive la partenza della nave da un porto se più del 25 per cento dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad una esercitazione di abbandono nave.

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Art. 234 - Appello per esercitazione antincendio

1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio deve avere luogo, quando possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. Nel corso della esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarità con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che può essere chiamato ad usare.

2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese.

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Art. 235 - Esercitazioni per l'"uomo in mare"

1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta con frequenza sufficiente affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. Tale esercitazione comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile.

2. I passe

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Art. 235-bis. - Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari

N94

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Art. 236 - Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura

1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengano usate in navigazione.

2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azio

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Art. 237 - Manovra delle porte tagliafuoco

1. Sulle navi da passeggeri le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazion

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Art. 238 - Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole

1. Sulle navi devono essere impartite istruzioni al personale di bordo sull'uso dell'apparecchio lanciasagole. Una prova pratica sul

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Art. 239 - Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo

1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente:

a) una prova di manovra dell

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Art. 240 - Esercitazioni di segnalazioni ottiche

1. Per le navi abilitate a navigazione non inferiore a "nazionale", a cura di un ufficiale di coperta che ne abbia l'incarico perman

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Art. 241 - Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio

1. La prova settimanale del ricetrasmettitore di emergenza di cui agli artt. 160 e 161 del presente regolamento, allo scopo di far a

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Art. 242 - Verifica delle pompe di sentina

1. Su tutte le navi deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova delle singole pompe di sentina, di

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Art. 243 - Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri

1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempreché possibile, la verifica della deviazio

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Art. 244 - Verifiche del comando manuale per navi con pilota automatico

1. Il comando manuale deve essere provato dopo un uso prolungato del pilota automatico ed ogni qualvolta la nave si appronti ad entr

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CAPITOLO IV - ANNOTAZIONI SUI LIBRI DI BORDO
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Art. 245 - Annotazioni sul giornale nautico

1. Sul giornale generale e di contabilità e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento.

2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione ridotta nonché descritte le operazioni effettuate.

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Art. 246 - Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi

1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio.

2. Sul primo devono essere registrati:

a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;

b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;

c) le visite ed i controlli dell'autorità marittima;

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CAPITOLO V - DISPOSIZIONI PER I CASI DI EMERGENZA
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Art. 247 - Segnali di allarme

1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza:

a) "uomo in mare": uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio quando manchi la sirena;

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Art. 248 - Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave

1. Udito il segnale di abbandono nave, tutte le persone di armamento delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio devono raggiungere con la massima sollecitudine il loro posto e, senza

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Art. 249 - Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio

1. Al segnale di abbandono della nave, passeggeri ed equipaggio devono indossare immediatamente e conservare indosso fino ad esplicito ordine in contrario del comandante, le cinture di salvataggio e recars

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Art. 250 - Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare"

1. Al segnale di "uomo in mare" tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base al ruolo di appello deve raggiungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei rispettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine il battello di emergenza o altra imbarcazione indicata dal coman

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Art. 251 - Azione per il caso di incendio

1. Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii nei circuiti elettrici, surr

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Art. 252 - Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio

1. La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente, con i propri attrezzi nel luogo d

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Art. 253 - Squadra antincendio

1. Quando non è prescritta la squadra dei vigili del fuoco le consegne da osservarsi nel caso di incendio a norma del precedente ar

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1207736 9212555
Art. 254 - Squadra di pronto intervento

1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento guidata da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina,

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CAPITOLO VI - NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
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Art. 255 - Informazioni per gli avvisi di pericolo

1. Ferme restando tutte le disposizioni del Cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente per:

 

forza, denominazione e velocità del vento:

 

Forza

Denominazione del vento

Velocità del vento

in nodi

in km/h

in m/sec.

0

Calma

minore di 1

minore di 1

0 - 0,2

1

Bava di vento

1 – 3

1 – 5

0,3 - 1,5

2

Brezza leggera

4 – 6

6 – 11

1,6 - 3,3

3

Brezza tesa

7 – 10

12 – 19

3,4 - 5,4

4

Vento moderato

11 - 16

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Art. 256 - Separazione ed organizzazione del traffico

1. Allo scopo di ridurre il rischio del verificarsi di sinistri tutte le navi sono tenute ad osservare le norme di separazione ed or

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1207736 9212559
Allegato I (articolo 106-bis) - Contenuto del manuale operativo

 

1. POLITICA PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE

1.1 La società definisce l’indirizzo e la politica da seguire per il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell’esercizio in sicurezza delle navi lagunari e della prevenzione dell’inquinamento.

2. RESPONSABILITÀ E COMPITI DELLA SOCIETÀ

2.1 La società, anche attraverso la predisposizione di un organigramma o mansionario, definisce le responsabilità, l’autorità e le interrelazioni fra il personale che gestisce, esegue e verifica le attività che riguardano o incidono sul servizio, la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento, assicura le risorse necessarie per l’espletamento delle suddette attività e per il mantenimento dell’efficienza dei mezzi aziendali.

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