Ai sensi dell’articolo 1, comma 161 della L. 30/12/2020, n. 178 l’esonero contributivo di cui al presente comma, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Si vedano anche i commi da 162 a 167 dell’art. 1 della L. 30/12/2020, n. 178.

Dalla redazione