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D. Leg.vo 13/01/2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
In vigore dal 27.3.2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D. Leg.vo 03/09/2020, n. 121
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 221
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- D.L. 30/12/2013, n. 150 (L. 27/02/2014, n. 15)
- D. Min. Ambiente e Tutela Territorio e Mare 29/07/2013
- D.L. 14/01/2013, n. 1 (L. 01/02/2013, n. 11)
- L. 24/02/2012, n. 14
- D.P.C.M. 25/03/2011
- L. 26/02/2011, n. 10
- L. 20/11/2009, n. 166
- L. 27/02/2009, n. 13
- L. 06/06/2008, n. 101
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 26/02/2007, n. 17
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 02/12/2005, n. 248
- L. 17/08/2005, n. 168
- D.Leg.vo 18/02/2005, n. 59
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Premessa


Il Presidente della Repubblica


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Art. 1 (Finalità)

N11

1. Il presente decreto garantisce una

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) N12

b) N13

c) N14

d) N15

e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o d

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Art. 3 - (Ambito d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a, tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).

2. Il presente decreto non si applica:

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Art. 4 - (Classificazione delle discariche)

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

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Art. 5 - (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

N9

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

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Art. 5-bis - (Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi)

N21

1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 4-ter, siano stati conseguiti:

a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;

b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita

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Art. 6 - (Rifiuti non ammessi in discarica)

N11

1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classifi

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Art. 7 - (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)

N11

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

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Art. 7-bis - (Caratterizzazione di base)

N21

1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazio

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Art. 7-ter - (Verifica di conformità)

N21

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla cara

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Art. 7-quater - (Discariche per rifiuti inerti)

N21

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-ter, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell’allegato 4 che sono considerati gi&

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Art. 7-quinquies - (Discariche per rifiuti non pericolosi)

N21

1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani non pericolosi;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.

2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti.

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Art. 7-sexies - (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi)

N21

1. Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

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Art. 7-septies - (Discariche per rifiuti pericolosi)

N21

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i

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Art. 7-octies - (Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei)

N21

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell’ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata da parte del richiedente, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell’Allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazio

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Art. 8 - (Domanda di autorizzazione)

1. La domanda dì autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;

c) l’indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere; N22

d) la descrizione del sito, ivi c

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Art. 9 - (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

1. Ai fini dei rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;

b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competen

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Art. 10 - (Contenuto dell'autorizzazione)

1. N1

2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

a) l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area interessata;

b) la categoria della discarica;

c) l’indicazione della capacità totale della discarica, accompagn

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Art. 11 - (Verifica in loco e procedure di ammissione)

N11

1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalit&agr

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Art. 12 - (Procedura di chiusura)

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;

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Art. 13 - (Gestione operativa e post-operativa)

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere g

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Art. 14 - (Garanzie finanziarie)

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della d

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Art. 15 - (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di re

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Art. 16 - (Sanzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, “all’articolo 7-quater e all’articolo 7-quinquies, comma 1”

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Art. 16-bis - (Adeguamento della normativa tecnica)

N21

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Art. 16-ter - (Deroghe)

N21

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all’Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l’ambiente in base alla valutazione dei rischi;

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Art. 17 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al "30 giugno 2009" N3, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al "30 giugno 2009" N3, è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

a) nelle disca

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ALLEGATO 1 (Articolo 7-quinquies) - CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

N29

1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI

1.1. UBICAZIONE

Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

Aree individuate ai sensi dell’articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le discariche non devono essere localizzate:

in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;

in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;

in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità della discarica;

in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente;

aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ambientale.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri:

distanza dai centri abitati;

fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;

presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Nell’individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate.


1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

1.2.1. Criteri generali

L’ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica per rifiuti inerti devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l’inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

Deve essere assicurata un’efficiente raccolta del percolato, ove sia ritenuto necessario dall’ente territoriale competente sulla base delle tipologie di rifiuti ammessi in discarica. In tal caso deve essere previsto un sistema di raccolta e drenaggio del percolato costituito da uno strato minerale drenante con spessore s ≥0,5 m e di idonea trasmissività e permeabilità in grado di drenare i fluidi di percolazione prodotti nella fase di gestione e post-gestione.

Il materiale drenante deve essere costituito da un aggregato marcato CE (indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura 16-64 mm), a basso contenuto di carbonati (< 35 %), lavato, con percentuale di passante al vaglio 200 ASTM <3%; con granulometria uniforme, con un coefficiente di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo d > 4 volte la larghezza delle fessure del tubo di drenaggio; di altezza minima 0,5 m.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale avente le caratteristiche descritte al punto 1.2.2, e da un sistema di copertura superficiale con le caratteristiche descritte al punto 1.2.3. Fra la barriera geologica naturale e l’eventuale strato drenante va inserito un opportuno strato di protezione.


1.2.2. Barriera geologica

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica per rifiuti inerti tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

conducibilità idraulica k ≤ 1x 10-7 m/s;

spessore ≥ 1 m.

Le caratteristiche di permeabilità idraulica della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell’acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

Il sistema barriera messo in opera artificialmente deve comprendere dal basso verso l’alto:

1. strato minerale compattato di spessore s non inferiore a 0,5 m e conducibilità idraulica k < 5 x 10-8 m/s, eventualmente accoppiato a un geosintetico di impermeabilizzazione. Le modalità costruttive e il valore della permeabilità dello strato minerale compattato possono essere determinate mediante campo prova in situ;

2. strato di protezione costituito da uno strato di materiale naturale o da geosintetici di protezione;

3. strato di raccolta e drenaggio dei fluidi di percolazione per evitare l’aumento delle pressioni interstiziali all’interno del corpo rifiuti che ne potrebbero pregiudicare la stabilità.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle sponde, che garantiscano comunque una protezione idraulica equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall’ente territoriale competente.


1.2.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno;

minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua;

riduzione al minimo della necessità di manutenzione;

minimizzazione dei fenomeni di erosione;

resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

inserimento paesaggistico.

Prima dell’installazione della copertura finale, si può procedere alla realizzazione di una copertura provvisoria per il tempo necessario al raggiungimento delle condizioni di stabilità meccanica e biologica definita in progetto.

La copertura provvisoria dovrà avere caratteristiche strutturali funzionali ai processi (meccanici, biologici e chimici) proposti in progetto per la discarica.

La copertura provvisoria dovrà comunque mantenere separati i rifiuti dall’’ambiente esterno (consentendo il passaggio di gas e/o di liquidi laddove previsto dal progetto), garantire un regolare deflusso delle acque superficiali e consentire un equilibrato (seppur temporaneo) inserimento paesaggistico, avuto anche riguardo alla durata della stessa.

La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall’alto verso il basso, dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore s ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e consenta la protezione degli strati sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità (K>10-5 m/s).

Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura.

3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica minore o uguale a 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti in termini di tempo di attraversamento; dovrà essere garantita la protezione al danneggiamento meccanico dello strato minerale compattato prevedendo un opportuno strato di protezione. Lo strato minerale superiore compattato può essere sostituito con materiali geosintetici di impermeabilizzazione equivalenti in termini idraulici di tempi di attraversamento.

4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali, opportunamente motivate, nella realizzazione della copertura finale delle scarpate laterali, potranno essere autorizzate dall’Autorità competente a condizione che garantiscano una protezione e una funzione equivalenti.

Nel caso in cui la destinazione d’uso dell’area di discarica indicata nello strumento urbanistico non preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, lo strato superficiale di cui al succitato punto 1 potrà avere spessori e caratteristiche diverse purché siano garantiti i criteri generali sopra richiamati previsti per le coperture finali e a condizione che sia paesaggisticamente compatibile; in questo caso modalità e tempistiche di realizzazione di tale strato dovranno essere specificate nel progetto e autorizzate dall’autorità competente.


1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;

impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall’autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione.

Il sistema di raccolta delle acque di percolazione deve essere progettato e gestito in modo da:

minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica compatibilmente con le caratteristiche geometriche, meccaniche e idrauliche dei materiali e dei rifiuti costituenti la discarica e compatibilmente con i sistemi di sollevamento e di estrazione;

prevenire intasamenti e/o occlusioni per tutto il periodo di gestione operativa e post operativa della discarica;

a tal fine, tra i rifiuti ed il sistema drenante non deve essere interposto materiale sintetico o naturale, con funzione filtrante, di conducibilità idraulica e volume dei pori inferiori a quella del letto drenante;

resistere all’attacco chimico dell’ambiente della discarica;

sopportare i carichi previsti;

garantire l’ispezionabilità del sistema.

L’eventuale percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.


1.4. STABILITÀ

Nella fase di caratterizzazione geologica del sito è necessario accertare, mediante specifiche indagini e prove geotecniche, che i terreni di fondazione della discarica, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vadano soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica.

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ALLEGATO 2 - PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, FINANZIARIO (ARTICOLO 8, COMMA 1) (ARTICOLO 9, COMMA 1)

1. Principi generali

Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.

Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 15.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:

- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;

- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;

- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché:

- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica;

- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;

- i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;

- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;

- il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;

- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:

- quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;

- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;

- volume finale disponibile;

- produzione di percolato (m³/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;

- quantità di gas prodotto ed estratto (Nm³/anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno);

- risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.


2. Piano di gestione operativa

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione.


2.1 Elementi del piano

Il piano riporta la descrizione di:

- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;

- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);

- modalità e criteri di deposito in singole celle;

- criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato;

- procedura di chiusura;

- piano di intervento per condizioni straordinarie quali:

- allagamenti;

- incendi;

- esplosioni;

- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;

- dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente.


3. Piano di ripristino ambientale

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;

- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;

- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;

- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.


3.1 Elementi del piano

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

- il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici;

- le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;

- gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;

- la destinazione d'uso dell'area;

- i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;

- la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

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ALLEGATO 3

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ALLEGATO 4

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ALLEGATO 5 (Articolo 7-bis)

N30

1. Caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.


1. Scopi della caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);

b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento;

c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;

d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all’articolo 7- ter del presente decreto e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).

Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

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ALLEGATO 6 (Articolo 7) - Campionamento e analisi dei rifiuti

N30

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.


1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile

Il campionamento del

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ALLEGATO 7 (Articolo 7-sexies) - Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi

N30

7.1 Al fine della effettuazione della valutazione di rischio, devono essere allegati alla domanda di autorizzazione di una sottocategoria di discarica i documenti previsti dall’art. 8 ed in particolare la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti che dovranno essere depositati nella discarica

La tipologia di sottocategoria di cui all’art 7- sexies comma 1 lettere a), b) o c) deve essere ben individuata in fase di rilascio dell’autorizzazione, sarà pertanto necessario che nella domanda sia presente, oltre alla esatta indicazione dei codici EER che identificano i rifiuti, anche la natura degli stessi: se si tratta di rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabile, di rifiuti organici e se sono stati sottoposti ad un eventuale trattamento preliminare allo smaltimento. Una volta individuati, in base alla valutazione di rischio descritta nel successivo punto 7.2, i criteri di ammissibilità specifici per i rifiuti considerati, tenendo conto della valutazione di rischio e dell’idoneità del sito, dovranno essere attuate tutte le procedure di ammissione dei rifiuti previste dalla norma e in particolare dovrà essere presentata dal produttore/detentore la documentazione attestante che il rifiuto conforme ai criteri di ammissibilità della specifica sottocategoria.

Anche in questo caso il gestore dell’impianto dovrà effettuare la verifica di conformità e l’ispezione visiva e, in generale, tutti gli adempimenti previsti. La mancata conformità ai criteri individuati comporta, comunque, l’inammissibilità dei rifiuti alla sottocategoria di discarica per non pericolosi. Analogamente a quanto stabilito per le procedure tradizionali di autorizzazione, la caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.


7.2 Valutazione del rischio

L’analisi di rischio non si limita alla mera applicazione di modelli e formule per la stima delle emissioni e di valutazione dei potenziali impatti sui recettori, ma consiste in un insieme di valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento in discarica, consentano di stabilire:

- idoneità del sito

- caratteristiche, possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di biogas e percolato

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ALLEGATO 8 (Articolo 7) - Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica

N30

1. Rifiuti da raccolta differenziata

Al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER 200301 e 200399 (ad eccezione dei rifiuti da esumazione estumulazione) deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni alternative:

a) a.1) sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all’art. 5 del presente decreto, a.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone; a.3) il rifiuto presenta un valore dell’IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1;

b) b.1) sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui all’art. 5 del presente decreto, b.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e della carta e cartone;

b.3) il contenuto percentuale di materiale organico p

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