Ai sensi prima del comma 1 dell'art. 13 del D.L. 30/11/2020, n. 157 e poi del comma 1 dell’art. 12-ter del D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176) a seguito dell'abrogazione del D.L. 157/2020, i trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

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