Comma abrogato dal D. Leg.vo del 31/03/1998 n. 114. Il comma 89 dell’articolo 2 così recitava: “89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro esercizi».”

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