Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all’esercizio esclusivo dell’attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l’amministrazione scolastica.
In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall’art. 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell’attività d’insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente.
Il secondo quesito verte sull’obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l’attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell’INPS, si espone quanto segue.
La normativa che disciplina la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e ss.mm. ed art. 7 Statuto INARCASSA) dispone che sono esclusi dall’obb