Comma abrogato dal D. Leg.vo del 31/03/1998 n. 114. Il comma 90 dell’articolo 2 così recitava: “90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20% della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti».”

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