N50 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 la disposizione ha effetto a partire dal 01/01/2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il comma così recitava:

“164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la parola: "decuplo" è sostituita dalla seguente: "ventuplo". Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, è sostituito dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni si tiene conto del ventuplo dell'annualità e si applicano altresì i coefficienti previsti nel prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.”

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