L. 17/05/1999, n. 144 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 17/05/1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
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Art. 1. - (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto t

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Art. 2. - (Partecipazione alle riunioni del CIPE)

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Art. 3. - (Compiti del CIPE)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente:

"2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con delibe

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Art. 4 - (Finanziamento della progettazione)

N42

1-4. N43

5. Per il finanziamento a fondo perduto "del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo"N44 dei soggetti ric

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Art. 5. - (Intese istituzionali di programma)

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolò 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997.

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Art. 6. - (Esecuzione diretta di lavori e servizi)

1. All'ar

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Art. 7. - (Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto)

N40

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto. di seguito denominata " Unità ".

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

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Art. 8. - (Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche)

1. Il comma 1 dell'

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Art. 9. - (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal

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Art. 10. - (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [R)L48898], ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l

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Art. 11. - (Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania)

1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania è autorizzato

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Art. 12. - (Perenzione)

1. All'

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Art. 13. - (Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al pr

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Art. 14. - (Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244)

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

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Art. 15. - (Snellimento delle procedure concernenti il decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, e altre disposizioni agevolative)

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme iscritte anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo".

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per

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Art. 16. - (Disposizioni in materia di contabilità dell'ufficio nazionale per il servizio civile)

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per

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Art. 17 - (Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di " spese obbligatorie ", nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse proprie Unione europea" del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunità europee a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le n

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Art. 18. - (Accesso delle università agli accordi di programma)

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1

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Art. 19. - (Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000)

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al persegu

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Art. 20 - (Relazioni sugli interventi nelle aree depresse)

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

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Art. 21. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Al comma 2 dell'

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Art. 22. - (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato)

1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti d

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Art. 23. - (Personale del Consorzio universitario a distanza)

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale &egra

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Art. 24. - (Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego)

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'

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Art. 25. - (Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

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Art. 26. - (Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario)

1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con

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Art. 27. - (Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti)

1. Al comma 4-quinquies dell'

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Art. 28. - (Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord)

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 29. - (Trasporti rapidi di massa)

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modif

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Art. 30. - (Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre)

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un f

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Art. 31. - (Società di gestione dei servizi ferroviari)

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'

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Art. 32. - (Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza stradale 19972001" della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

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Art. 33. - (Comitato per l'intervento nella SIR)

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.

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Art. 34. - (Fondo nazionale per la montagna)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".

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Art. 35. - (Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni)

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 199

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Art. 36. - (Continuità territoriale per la Sardegna)

N48

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna N49, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna N52 e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

b) d'intesa “con il presidente della regione autonoma della Sardegna” N50, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna N51 e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e dell

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Art. 37. - (Disposizioni in materia di censimenti)

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri di Volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblig

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Art. 38. - (Forestazione ambientale)

1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attività di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

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Art. 39. - (Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 40. - (Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po)

1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idr

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Art. 41. - (Norme per il mercato del gas naturale)

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

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Art. 42. - (Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'

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Art. 43 - (Misure in materia di programmazione negoziata)

1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, “nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000”

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Art. 44. - (Disposizione interpretativa)

1. Il comma 3 dell'

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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA
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Art. 45 - (Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché norme in materia di lavori socialmente utili)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, “entro il 30 aprile 2000” N10, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio “con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione” N11;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);

c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;

e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

g) razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o Intercategorial

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56299 6726226
Art. 46 - (Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco)

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o ti riduzione dell'orario, e comunque non oltre il “31 dicembre 2000” N17, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonc

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56299 6726227
Art. 47. - (Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125)

1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni ti genere nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti principi e criteri direttivi

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:

1)

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56299 6726228
Art. 48. - (Norme in materia di incompatibilità del personale docente degli enti locali)

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con

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56299 6726229
Art. 49. - (Disposizioni in materia del personale degli Enti Parco)

1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'

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56299 6726230
Art. 50. - (Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità)

1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibi

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56299 6726231
Art. 51. - (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno).

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente de. presse, è conferito, a carico del Fondo per le aree

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56299 6726232
Art. 52. - (Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento)

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 1 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della le

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56299 6726233
Art. 53. - (Disposizioni in materia di attività socio-sanitarie)

1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attività sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle relative contrattazioni collettive in materia di contratti a term

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56299 6726234
Art. 54. - (Fondi disponibili degli enti previdenziali)

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili deg

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56299 6726235
Art. 55 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato " testo unico ", delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

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56299 6726236
Art. 56. - (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modif

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56299 6726237
Art. 57. - (Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonché previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel

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56299 6726238
Art. 58. - (Disposizioni in materia previdenziale)

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili".

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tenuto conto della peculiarità della orma di assicurazione di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico; sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".

2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di “dodici” N29 membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e “cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo” N30. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

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56299 6726239
Art. 59 - (Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso)

1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

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56299 6726240
Art. 60. - (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 di

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56299 6726241
Art. 61. - (Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe)

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, “nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio” N14 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare “fino al 31 dicembre 2001” N10

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56299 6726242
Art. 62

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56299 6726243
Art. 63. - (Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicem

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56299 6726244
Art. 64. - (Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge 1975, n. 70)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.

2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente dell

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56299 6726245
Art. 65. - (Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

1. All'

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56299 6726246
Art. 66 - (Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000. N21

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56299 6726247
Art. 67. - (Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono

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56299 6726248
Art. 68 - (Obbligo di frequenza di attività formative)

1. N32

2. N32

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

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56299 6726249
Art. 69. - (Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le

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56299 6726250
Art. 70. - (Soppressione di fondi speciali di previdenza INA)

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di

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56299 6726251
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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56299 6726252
Art. 71. - (Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate " Fondi pensione ", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati " strumenti finanziari ", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate " società del gruppo ", ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il fuzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6 comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazion

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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 72. - (Disposizioni finali)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.



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