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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Territorio 17/04/2002, n. 2/T
Circ. Ag. Territorio 17/04/2002, n. 2/T
Circ. Ag. Territorio 17/04/2002, n. 2/T
Circ. Ag. Territorio 17/04/2002, n. 2/T
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PremessaIn attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 R, è stato emanato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 R sulle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, successivamente modificato con i decreti legislativi 30 dicembre 1999, n. 506 R e 30 marzo 2000, n. 99 R. Con il decreto legislativo 26 gennaio 2 |
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1. Tipologia delle attività catastali sanzionabiliL’operatività del regime sanzionatorio delle norme in materia catastale è assicurata dalla disposizione contenuta nell’art. 26 del decreto legislativo n. 472/97, in ragione del conclamato intento del legislatore di ricondurre la disciplina delle sanzioni in un quadro |
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2. Competenza degli UfficiL’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 472/97 esplicitamente stabilisce che “la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”; ne consegue che la competenza ad irrogare le sanzioni è degli Uffici che gestiscono il tributo o sono deputati |
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3. Modalità di contestazione e di irrogazione delle sanzioniAi fini della individuazione delle modalità di irrogazione delle sanzioni, occorre richiamare le disposizioni di carattere generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, oltre che fare riferimento agli specifici adempimenti previsti dalle norme catastali, comunque applicabili in virtù dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 472/97. Infatti, tale disposizione prevede che “Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione”. Per un primo esame del quadro di riferimento normativo concernente la constatazione delle violazioni in materia catastale e la conseguente contestazione ed irrogazione delle sanzioni, è significativo fare riferimento all’art.12 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650. Tale articolo, al primo comma, stabilisce che: “coloro che non osservino le disposizioni …… sono soggetti alla sanzione pecuniaria ……, sempreché non abbiano ottemperato all’invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l’inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.” Dal dettato normativo si evince un primo momento di collaborazione fra contribuente ed amministrazione mediante la comunicazione al soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione presentata e l’invito a volerle rimuovere. Solo nel caso di mancata adesione all’invito, l’Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione. Diversa è l’ipotesi, invece, dell’inosservanza dei termini temporali per l’assolvimento degli obblighi previsti a carico dell’utente. Al riguardo la norma prevede che si dia immediatamente luogo ai provvedimenti di irrogazione della sanzione, in quanto tale fattispecie non configura una “irregolarità” sanabile bensì l’omissione di un adempimento dovuto. Circa il momento in cui è possibile accertare l’irregolarità o la tardiva presentazione della domanda, l’articolo 12, al secondo comma, prevede che: “le inosservanze …… possono essere a |
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4. Criteri di quantificazione della sanzione e delle speseLa sanzione edittale prevista per le diverse violazioni in materia catastale varia da un minimo ad un massimo. La concreta determinazione dell’entità della sanzione rientra nella competenza del Direttore dell’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio, avuto riguardo ai principi di seguito illustrati. L’art. 7 del decreto legislativo, senza disancorare il criterio per la determinazione della sanzione dal parametro dell’obiettiva gravità della violazione, lo correla più incisivamente a quello della personalità dell’autore dell |
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5. Competenza e modalità di riscossione delle sanzioniL’art. 24 del decreto legislativo n. 472/97 stabilisce, al primo comma, che la riscossione della sanzione avviene con le stesse modalità del tributo al quale si riferisce. Peraltro, in applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato in G.U. 19 dicembre 1998, n. 296, è prevista la riscossione diretta dei proventi dovuti per l’applicazione di sanzioni amministrative presso la cassa degli Uffici, utilizzando l’attuale procedura nella corrispondente voce del listino dei servizi catastali. Al riguardo sono state fornit |
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Allegato 1 - Studio sull’evoluzione storica della normativa per ciascuna tipologia di attività catastale sanzionabile, con indicati i periodi di vigenza ed i relativi importiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Modelli di “atto di contestazione” per violazione di norme catastali |
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