1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, Ril Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.