Commi abrogati dal D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96), così recitavano:

“115. I beni già in capo all'Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'art. 2657 cc:

a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'ente;

b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'ente o dei compartimenti competenti per territorio;

c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.

116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2.3.1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili.

117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimenti dell'ente competenti per territorio, che alla data del 2.3.1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al ministero delle finanze. il direttore generale del dipartimento del territorio del ministero delle finanze, entro 60 giorni, sentito l'amministratore dell'ente, verificata la condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26.2.1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.”

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