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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 30/04/1999, n. 136
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[Premessa] |
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Capo I - NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA |
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Art. 1. - (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 R, è inserito il seguente: «7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo». 3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: «entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui al comma 7-bis». 4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: «il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono inserite le seguenti: «, nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori». |
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Art. 2. - (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. Dopo il primo comma dell'articolo 1 R, è inserito il seguente: «I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenzi |
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Art. 4. - (Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni)1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. 2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: «e comunque non inferiore al 50 per cento». 3. All'articolo 1, dopo il comma 4 R, è inserito il seguente: |
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Art. 5. - (Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni) |
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Art. 6. - (Disposizioni in materia di cooperative edilizie)1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 9 |
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Art. 7. - (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 )1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662R , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 69 è sostituito dal seguente: «69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.»; b) dopo il comma 74 R, è inserito il se |
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Art. 8. - (Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'a |
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Art. 9. - (Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma , del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione «dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, già provveditorati regionali alle opere pubbliche, e con delibera adottata dall’assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l’autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio»N38. 2. L'auto |
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Art. 10. - (Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata)1. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata posso |
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Art. 11. - (Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad ogge |
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Art. 12. - (Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)1. Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 ,N2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale. 2. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanist |
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Art. 13. - (Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale. |
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Art. 14. - (Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457) |
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Art. 15. - (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 N12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo. 2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 N13 della legge 8 agosto 1977, n. 513. 3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 R, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10 , della legge 24 dicembre 1993, n. 560. |
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Art. 17. - (Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata i |
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Art. 18. - (Norme transitorie)1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11 |
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Capo II - INTERVENTI DIVERSI |
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Art. 19. - (Disposizioni in materia di viabilità)1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Rtra i beni immobili di cui all'artic |
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Art. 21. - (Approvazione di strumenti urbanistici)1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, o |
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Art. 22. - (Piani attuativi degli strumenti urbanistici)1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predispo |
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Art. 24. - (Condono edilizio)1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,R e successive modificazioni, deve intendersi nel sen |
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Art. 25. - (Interpretazione autentica)1. Le disposizioni del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 N22, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749, così come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il |
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Art. 26. - (Collaudi)1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impi |
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Capo III - INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE |
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Art. 27. - (Interventi in materia ambientale)1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta |
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Art. 28. - (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,R relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, Rcome modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori. |
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Art. 29. - (Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla leg |
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 30. - (Sanatoria)1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legg |
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Art. 31. - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e quindi il 19 maggio 1999). |
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