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D.L. 11/07/1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
In vigore dal 11/07/1992.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 10/06/2011 n. 181
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- Sent. Corte Cost. 22/10/2007, n. 348
- L. 09/12/1998, n. 431
- L. 23/12/1996, n. 662
- Sent. Corte Cost. 02/11/1996, n. 369
- Sent. Corte Cost. 25/07/1996, n. 309
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 21/06/1993, n. 198 (L. 09/08/1993, n. 292)
- Sent. Corte Cost. 16/06/1993, n. 283
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- L. 23/12/1992, n. 498
- L. 08/08/1992, n. 359 (Legge di conversione). In vigore dal 14/08/1992
- Avviso di rettifica in G.U. 14/07/1992, n. 164
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CAPO I
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Art. 1.

1. N3 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli intervent

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Art. 2.

1. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti.

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Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il comma 3 della medesima norma è abrogato: nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola "altresì" del primo periodo, nonché il secondo periodo.

2.

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Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali dell

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Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative che accordano la garanzia dello Stato per il risch

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Art. 5-bis.

N6

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Art. 6.

1. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in ecces

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CAPO II
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Art. 7.

N16

1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.

3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate

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Art. 8.

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario.

3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entr

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Art. 9.

1. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corris

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Art. 10.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori. N13

3. Le relative integrazioni,

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Art. 11.

N5

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Art. 12.

1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

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Art. 13.

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti ant

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CAPO III
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Art. 14.

1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai m

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Art. 15.

1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono; entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta

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Art. 16.

N16

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del

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Art. 17.

N2

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Art. 18.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legg

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Art. 19.

N10

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Art. 20.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo.

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Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U.

 

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