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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
D. P.R. 22/09/1988, n. 447
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/12/2024, n. 198
- Sent. Corte Cost. 19/12/2024, n. 208
- D.L. 29/11/2024, n. 178
- Sent. Corte Cost. 14/11/2024, n. 179
- D. Leg.vo 26/09/2024, n. 141
- D.L. 01/10/2024, n. 137 (L. 18/11/2024, n. 171)
- D.L. 16/09/2024, n. 131 (14/11/2024, n. 166)
- L. 09/08/2024, n. 114
- D.L. 04/07/2024, n. 92 (L. 08/08/2024, n. 112)
- L. 28/06/2024, n. 90
- D.L. 29/06/2024, n. 89 (L. 08/08/2024, n. 120)
- Sent. Corte Cost. 23/05/2024, n. 93
- D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
- D. Min. Giustizia 29/12/2023, n. 217
- L. 27/12/2023, n. 206
- D. Leg.vo 07/12/2023, n. 203
- L. 24/11/2023, n. 168
- Sent. Corte Cost. 26/10/2023, n. 192
- L. 26/09/2023, n. 138
- D.L. 15/09/2023, n. 123 (L. 13/11/2023, n. 159)
- D.L. 10/08/2023, n. 105 (L. 09/10/2023, n. 137)
- Sent. Corte Cost. 05/06/2023, n. 111
- L. 24/05/2023, n. 60
- Sent. Corte Cost. 07/04/2023, n. 65
- D.L. 10/03/2023, n. 20 (L. 05/05/2023, n. 50)
- Sent. Corte Cost. 20/01/2023, n. 3
- Sent. Corte Cost. 02/12/2022, n. 243
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 151
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- Sent. Corte Cost. 12/07/2022, n. 173
- Sent. Corte Cost. 24/06/2022, n. 159
- Sent. Corte Cost. 16/06/2022, n. 149
- Sent. Corte Cost. 14/06/2022, n. 146
- Sent. Corte Cost. 09/05/2022, n. 111
- Sent. Corte Cost. 21/01/2022, n. 16
- Sent. Corte Cost. 18/01/2022, n. 7
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 188
- D.L. 30/09/2021, n. 132 (L. 23/11/2021, n. 178)
- L. 27/09/2021, n. 134
- L. 22/04/2021, n. 70
- D. Min. Giustizia 13/01/2021
- D.L. 09/11/2020, n. 149
- Sent. Corte Cost. 20/10/2020, n. 218
- Sent. Corte Cost. 14/02/2020, n. 19
- Sent. Corte Cost. 11/02/2020, n. 14
- D.L. 30/12/2019, n. 161 (L. 28/02/2020, n. 7)
- L. 19/07/2019, n. 69
- D.L. 14/06/2019, n. 53 (L. 08/08/2019, n. 77)
- L. 12/04/2019, n. 33
- Sent. Corte Cost. 11/04/2019, n. 82
- L. 09/01/2019, n. 3
- D. Leg.vo 02/10/2018, n. 123
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- Sent. Corte Cost. 05/07/2018, n. 141
- D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21
- Sent. Corte Cost. 02/03/2018, n. 41
- D. Leg.vo 06/02/2018, n. 11
- L. 11/01/2018, n. 6
- L. 11/01/2018, n. 4
- D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 03/10/2017, n. 149
- L. 14/07/2017, n. 110
- Sent. Corte Cost. 17/07/2017, n. 206
- L. 03/07/2017, n. 105
- L. 23/06/2017, n. 103
- Sent. Corte Cost. 28/04/2017, n. 90
- D.L. 17/02/2017, n. 13 (L. 13/04/2017, n. 46)
- D. Leg.vo 19/01/2017, n. 6
- L. 29/10/2016, n. 199
- D. Leg.vo 15/09/2016, n. 184
- L. 21/07/2016, n. 149
- Sent. Corte Cost. 21/07/2016, n. 201
- Sent. Corte Cost. 21/07/2016, n. 200
- Sent. Corte Cost. 01/06/2016, n. 125
- D.L. 16/05/2016, n. 67
- L. 23/03/2016, n. 41
- D. Leg.vo 15/12/2015, n. 212
- Sent. Corte Cost. 09/07/2015, n. 139
- Sent. Corte Cost. 15/06/2015, n. 109
- Sent. Corte Cost. 05/06/2015, n. 97
- L. 27/05/2015, n. 69
- L. 28/04/2015, n. 58
- L. 16/04/2015, n. 47
- D. Leg.vo 16/03/2015, n. 28
- Sent. Corte Cost. 26/03/2015, n. 48
- L. 23/02/2015, n. 19
- Sent. Corte Cost. 27/02/2015, n. 23
- D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43)
- D. Leg.vo 11/02/2015, n. 9
- D. Leg.vo 30/01/2015, n. 6
- Sent. Corte Cost. 22/01/2015, n. 1
- Sent. Corte Cost. 05/12/2014, n. 273
- D.L. 26/06/2014, n. 92 (L. 11/08/2014, n. 117)
- D. Leg.vo 01/07/2014, n. 101
- Sent. Corte Cost. 25/06/2014, n. 184
- Sent. Corte Cost. 21/05/2014, n. 135
- L. 28/04/2014, n. 67
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 39
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 32
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 24
- D.L. 23/12/2013, n. 146 (L. 21/02/2014, n. 10)
- Sent. Corte Cost. 06/12/2013, n. 293
- D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15.10.2013, n. 119)
- Sent. Corte Cost. 23/07/2013, n. 232
- Sent. Corte Cost. 18/07/2013, n. 213
- Sent. Corte Cost. 18/07/2013, n. 210
- Sent. Corte Cost. 09/07/2013, n. 183
- D.L. 01/07/2013, n. 78 (L. 09/08/2013, n. 94)
- Sent. Corte Cost. 29/03/2013, n. 57
- Sent. Corte Cost. 26/10/2012, n. 237
- L. 01/10/2012, n. 172
- Sent. Corte Cost. 03/05/2012, n. 110
- Sent. Corte Cost. 22/07/2011, n. 233
- Sent. Corte Cost. 22/07/2011, n. 231
- Sent. Corte Cost. 12/05/2011, n. 164
- L. 21/04/2011, n. 62
- Sent. Corte Cost. 07/04/2011, n. 113
- L. 13/08/2010, n. 136
- Sent. Corte Cost. 21/07/2010, n. 265
- Sent. Corte Cost. 08/07/2010, n. 249
- D.L. 12/02/2010, n. 10 (L. 06/04/2010, n. 52)
- Sent. Corte Cost. 18/12/2009, n. 333
- Sent. Corte Cost. 04/12/2009, n. 317
- Sent. Corte Cost. 29/10/2009, n. 274
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 15/07/2009, n. 94
- L. 30/06/2009, n. 85
- L. 18/06/2009, n. 69
- Sent. Corte Cost. 11/06/2009, n. 173
- Sent. Corte Cost. 24/04/2009, n. 121
- D.L. 23/02/2009, n. 11 (L. 23/04/2009, n. 38)
- Sent. Corte Cost. 05/12/2008, n. 400
- Sent. Corte Cost. 10/10/2008 n. 336
- Sent. Corte Cost. 30/07/2008, n. 305
- Sent. Corte Cost. 20/06/2008, n. 219
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
- Sent. Corte Cost. 04/04/2008, n. 85
- L. 18/03/2008, n. 48
- Sent. Corte Cost. 20/07/2007, n. 320
- Sent. Corte Cost. 06/02/2007, n. 26
- Sent. Corte Cost. 21/11/2006, n. 381
- L. 20/02/2006, n. 46
- Sent. Corte Cost. 03/11/2005, n. 408
- D.L. 27/07/2005, n. 144 (L. 31/07/2005, n. 155)
- Sent. Corte Cost. 22/07/2005, n. 299
- D.L. 21/02/2005, n. 17 (L. 22/04/2005, n. 60)
- Sent. Corte Cost. 29/01/2005, n. 63
- Sent. Corte Cost. 21/07/2004, n. 253
- L. 03/05/2004, n. 112
- L. 08/04/2004, n. 95
- L. 11/08/2003, n. 228
- Sent. Corte Cost. 18/06/2003, n. 212
- Sent. Corte Cost. 23/05/2003, n. 169
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- L. 07/11/2002, n. 248
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- Sent. Corte Cost. 16/04/2002 n. 120
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D.L. 18/10/2001, n. 374 (L. 15/12/2001, n. 438)
- Sent. Corte Cost. 06/07/2001, n. 224
- Sent. Corte Cost. 04/04/2001, n. 95
- L. 27/03/2001, n. 97
- L. 26/03/2001, n. 128
- L. 19/03/2001, n. 92
- L. 06/03/2001, n. 60
- L. 01/03/2001, n. 63
- L. 07/12/2000, n. 397
- D.L. 24/11/2000, n. 341 (L. 19/01/2001, n. 4)
- Sent. Corte Cost. 18/11/2000, n. 504
- Sent. Corte Cost. 14/07/2000, n. 283
- Sent. Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
- D.L. 07/04/2000, n. 82 (L. 05/06/2000, n. 144)
- L. 16/12/1999, n. 479
- D.L. 27/09/1999, n. 330 (L. 23 /11/1999, n. 438)
- Sent. Corte Cost. 22/07/1999, n. 341
- L. 12/07/1999, n. 231
- Sent. Corte Cost. 17/06/1999, n. 241
- Sent. Corte Cost. 02/04/1999, n. 109
- D.L. 22/02/1999, n. 29 (L. 21/04/1999, n. 109)
- Sent. Corte Cost. 17/02/1999, n. 32
- L. 02/12/1998, n. 420
- L. 23/11/1998, n. 405
- Sent. Corte Cost. 02/11/1998, n. 361
- Sent. Corte Cost. 18/07/1998, n. 290
- Sent. Corte Cost. 09/07/1998, n. 262
- Sent. Corte Cost. 16/04/1998, n. 112
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- Sent. Corte Cost. 30/12/1997, n. 446
- Sent. Corte Cost. 21/11/1997, n. 346
- Sent. Corte Cost. 22/10/1997, n. 311
- Sent. Corte Cost. 30/07/1997, n. 283
- L. 16/07/1997, n. 234
- Sent. Corte Cost. 24/06/1997, n. 192
- Sent. Corte Cost. 03/04/1997, n. 77
- Sent. Corte Cost. 23/01/1997, n. 10
- Sent. Corte Cost. 02/11/1996, n. 371
- D.L. 23/10/1996, n. 553 (L. 23/12/1996, n. 652)
- Sent. Corte Cost. 22/10/1996, n. 354
- Sent. Corte Cost. 22/10/1996, n. 353
- Sent. Corte Cost. 25/07/1996, n. 310
- Sent. Corte Cost. 09/07/1996, n. 238
- Sent. Corte Cost. 27/06/1996, n. 223
- Sent. Corte Cost. 20/05/1996, n. 155
- Sent. Corte Cost. 24/04/1996, n. 131
- Sent. Corte Cost. 15/03/1996, n. 71
- Sent. Corte Cost. 15/03/1996, n. 70
- Sent. Corte Cost. 29/12/1995, n. 530
- Sent. Corte Cost. 11/12/1995, n. 497
- Sent. Corte Cost. 15/09/1995, n. 432
- L. 08/08/1995, n. 332
- Sent. Corte Cost. 24/02/1995, n. 60
- Sent. Corte Cost. 24/02/1995, n. 59
- Sent. Corte Cost. 20/02/1995, n. 50
- Sent. Corte Cost. 30/12/1994, n. 453
- Sent. Corte Cost. 27/07/1994, n. 353
- Sent. Corte Cost. 30/06/1994, n. 265
- Sent. Corte Cost. 08/06/1994, n. 219
- Sent. Corte Cost. 31/03/1994, n. 109
- Sent. Corte Cost. 10/03/1994, n. 77
- Sent. Corte Cost. 16/12/1993, n. 439
- Sent. Corte Cost. 03/12/1993, n. 423
- D.L. 14/05/1993, n. 139 (L. 14/07/1993, n. 222)
- Sent. Corte Cost. 05/05/1993, n. 214
- Sent. Corte Cost. 21/04/1993, n. 180
- Sent. Corte Cost. 11/03/1993, n. 76
- Sent. Corte Cost. 16/02/1993, n. 54
- Sent. Corte Cost. 10/02/1993, n. 41
- Sent. Corte Cost. 20/07/1992, n. 340
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 07/08/1992, n. 356)
- Sent. Corte Cost. 03/06/1992, n. 255
- Sent. Corte Cost. 03/06/1992, n. 254
- Sent. Corte Cost. 03/06/1992, n. 241
- Sent. Corte Cost. 22/04/1992, n. 186
- Sent. Corte Cost. 15/04/1992, n. 174
- Sent. Corte Cost. 25/03/1992, n. 124
- Sent. Corte Cost. 31/01/1992, n. 24
- Sent. Corte Cost. 31/01/1992, n. 23
- Sent. Corte Cost. 17/01/1992, n. 453
- Sent. Corte Cost. 30/12/1991, n. 502
- D.L. 20/11/1991 n. 367 (L. 20/01/1992, n. 8)
- Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 401
- Sent. Corte Cost. 31/10/1991, n. 390
- D.L. 09/09/1991 n. 292 (L. 08/11/1991, n. 356)
- Sent. Corte Cost. 12/06/1991, n. 259
- D.L. 31/05/1991, n. 164 (L. 22/07/1991, n. 221)
- D.L. 13/05/1991, n. 152 (L. 12/07/1991, n. 203)
- Sent. Corte Cost. 23/04/1991, n. 176
- D.L. 01/03/1991 n. 60 (L. 22/04/1991, n. 133)
- Sent. Corte Cost. 15/02/1991, n. 81
- D. Leg.vo 14/01/1991, n. 12
- Sent. Corte Cost. 03/12/1990, n. 529
- Sent. Corte Cost. 26/10/1990, n. 496
- Sent. Corte Cost. 12/10/1990, n. 443
- Sent. Corte Cost. 02/07/1990, n. 313
- Sent. Corte Cost. 31/05/1990, n. 274
- Sent. Corte Cost. 12/04/1990, n. 183
- L. 19/03/1990, n. 55
- D. Leg.vo 30/10/1989, n. 351
- D.P.R. 22/09/1988, n. 448
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Premessa |
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Art. 1.1. È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente decreto. |
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PARTE PRIMA |
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LIBRO I - SOGGETTI |
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TITOLO I - GIUDICE |
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Capo I - GIURISDIZIONE |
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Art. 1. - Giurisdizione penale1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codi |
|
Art. 2. - Cognizione del giudice1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. |
|
Art. 3. - Questioni pregiudiziali1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è |
|
Capo II - COMPETENZA |
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Sezione I - Disposizione generale |
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Art. 4. - Regole per la determinazione della competenza1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene |
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Sezione II - Competenza per materia |
|
Art. 5. - Competenza della corte di assise1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche str |
|
Art. 7. - Competenza del pretore |
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Sezione III - Competenza per territorio |
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Art. 8. - Regole generali1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. |
|
Art. 9. - Regole suppletive1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenu |
|
Art. 10. - Competenza per reati commessi all'estero1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice comp |
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Art. 11. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giu |
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Art. 11-bis. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia |
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Sezione IV - Competenza per connessione |
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Art. 12. - Casi di connessione1. Si ha connessione di procedimenti: |
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Art. 13. - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzion |
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Art. 14. - Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a |
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Art. 15. - Competenza per materia determinata dalla connessione1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è compet |
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Art. 16. - Competenza per territorio determinata dalla connessione1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per |
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Capo III - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI |
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Art. 18. - Separazione di processi1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati |
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Art. 19. - Provvedimenti sulla riunione e separazione1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti. |
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Capo IV - PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA |
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Art. 20. - Difetto di giurisdizione1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. |
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Art. 21. - Incompetenza1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e |
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Art. 22. - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e |
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Art. 23. - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con s |
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Art. 24. - Decisioni del giudice di appello sulla competenza1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente |
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Art. 24-bis - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere |
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Art. 25. - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza1. La decisione della corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che ris |
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Art. 26. - Prove acquisite dal giudice incompetente1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. |
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Art. 27. - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa ces |
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Capo V - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
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Art. 28. - Casi di conflitto1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più |
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Art. 29. - Cessazione del conflitto1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la |
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Art. 30. - Proposizione del conflitto1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione c |
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Art. 31. - Comunicazione al giudice in conflitto1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giud |
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Art. 32. - Risoluzione del conflitto1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 |
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Capo VI - CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE |
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Art. 33. - Capacità del giudice1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordi |
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Art. 33-bis. - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, “433-bis, secondo comma,”N244 |
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Art. 33-ter. - Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica |
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Art. 33-quater. - Effetti della connessione sulla composizione del giudice |
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Capo VI-bis - PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE |
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Art. 33-quinquies. - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale |
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Art. 33-sexies. - Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare |
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Art. 33-septies. - Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado |
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Art. 33-octies. - Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione |
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Art. 33-nonies. - Validità delle prove acquisite |
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Capo VII - INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE |
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Art. 34. - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento1. N26 Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. 2. N22 Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sente |
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Art. 35. - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o |
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Art. 36. - Astensione1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore |
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Art. 37. - Ricusazione1. Il giudice può essere ricusato dalle parti: |
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Art. 38. - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 |
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Art. 39. - Concorso di astensione e di ricusazione1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di aste |
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Art. 40. - Competenza a decidere sulla ricusazione1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appel |
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Art. 41. - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti s |
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Art. 42. - Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. |
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Art. 43. - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento |
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Art. 44. - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può ess |
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Capo VIII - RIMESSIONE DEL PROCESSO |
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Art. 45. - Casi di rimessione1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non a |
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Art. 46. - Richiesta di rimessione1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette gio |
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Art. 47. - Effetti della richiesta1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. |
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Art. 48. - Decisione1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell |
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Art. 49. - Nuova richiesta di rimessione1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designaz |
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TITOLO II - PUBBLICO MINISTERO |
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Art. 50. - Azione penale1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. |
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Art. 51. - Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; N37 b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione p |
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Art. 52. - Astensione1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Sulla dichiarazione di astensione d |
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Art. 53. - Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. |
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Art. 54. - Contrasti negativi tra pubblici ministeri1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza d |
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Art. 54-bis. - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero)1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazi |
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Art. 54-ter. - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata |
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Art. 54-quater. - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice divers |
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TITOLO III - POLIZIA GIUDIZIARIA |
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Art. 55. - Funzioni della polizia giudiziaria1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze |
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Art. 56. - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: |
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Art. 57. - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza |
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Art. 58. - Disponibilità della polizia giudiziaria1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte l |
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Art. 59. - Subordinazione della polizia giudiziaria1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. |
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TITOLO IV - IMPUTATO |
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Art. 60. - Assunzione della qualità di imputato1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma |
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Art. 61. - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. |
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Art. 62. - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono form |
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Art. 63. - Dichiarazioni indizianti1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle i |
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Art. 64. - Regole generali per l'interrogatorio1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze. 2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a in |
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Art. 65. - Interrogatorio nel merito1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, l |
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Art. 66. - Verifica dell'identità personale dell'imputato1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie |
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Art. 66-bis. - Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato |
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Art. 67. - Incertezza sull'età dell'imputato1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria tr |
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Art. 68. - Errore sull'identità fisica dell'imputato1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pron |
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Art. 69. - Morte dell'imputato1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, p |
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Art. 70. - Accertamenti sulla capacità dell'imputato1. N50 Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, p |
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Art. 71. - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato1. N728 Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con or |
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Art. 72. - Revoca dell'ordinanza di sospensione1. N729 Allo scadere del sesto mese dalla pronunc |
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Art. 72-bis - Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato |
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Art. 73. - Provvedimenti cautelari1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per |
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TITOLO V - PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA |
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Art. 75. - Rapporti tra azione civile e azione penale1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anch |
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Art. 76. - Costituzione di parte civile1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civil |
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Art. 77. - Capacità processuale della parte civile1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. |
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Art. 78. - Formalità della costituzione di parte civile1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; |
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Art. 79. - Termine per la costituzione di parte civile1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preli |
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Art. 80. - Richiesta di esclusione della parte civile1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. |
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Art. 81. - Esclusione di ufficio della parte civile1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per |
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Art. 82. - Revoca della costituzione di parte civile1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore sp |
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Art. 83. - Citazione del responsabile civile1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a |
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Art. 84. - Costituzione del responsabile civile1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. |
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Art. 85. - Intervento volontario del responsabile civile1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di p |
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Art. 86. - Richiesta di esclusione del responsabile civile1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico min |
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Art. 87. - Esclusione di ufficio del responsabile civile1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per |
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Art. 88. - Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e |
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Art. 89. - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubb |
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TITOLO VI - PERSONA OFFESA DAL REATO |
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Art. 90. - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 1-bis. La persona offesa ha fa |
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Art. 90-bis. - Informazioni alla persona offesa1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; N704 |
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Art. 90-bis.1 - Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 |
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Art. 90-ter. - Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta |
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Art. 90-quater. - Condizione di particolare vulnerabilità |
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Art. 91. - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state |
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Art. 92. - Consenso della persona offesa1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è s |
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Art. 93. - Intervento degli enti o delle associazioni1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni rela |
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Art. 94. - Termine per l'intervento1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano |
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Art. 95. - Provvedimenti del giudice1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale |
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TITOLO VII - DIFENSORE |
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Art. 96. - Difensore di fiducia1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. |
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Art. 97. - Difensore di ufficio1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. 2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, |
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Art. 98. - Patrocinio dei non abbienti1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chi |
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Art. 99. - Estensione al difensore dei diritti dell'imputato1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente |
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Art. 100. - Difensore delle altre parti private1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona |
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Art. 101. - Difensore della persona offesa1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al |
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Art. 103. - Garanzie di libertà del difensore1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consul |
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Art. 104. - Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con |
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Art. 105. - Abbandono e rifiuto della difesa1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. |
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Art. 106. - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. |
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Art. 107. - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore |
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Art. 108. - Termine per la difesa1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designat |
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LIBRO II - ATTI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 109. - Lingua degli atti1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. |
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Art. 110. - Forma degli atti1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale so |
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Art. 111. - Data e sottoscrizione degli atti |
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Art. 111-ter - Fascicolo informatico e accesso agli atti1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della |
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Art. 112. - Surrogazione di copie agli originali mancanti1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre |
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Art. 113. - Ricostituzione di atti1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e |
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Art. 114. - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. N304 2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche pa |
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Art. 115. - Violazione del divieto di pubblicazione1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma |
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Art. 115-bis - Garanzia della presunzione di innocenza1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando l |
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Art. 116. - Copie, estratti e certificati1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai |
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Art. 117. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri pro |
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Art. 118. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità |
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Art. 118-bis. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo |
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Art. 119. - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimen |
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Art. 120. - Testimoni ad atti del procedimento1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: |
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Art. 121. - Memorie e richieste delle parti1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante |
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Art. 122. - Procura speciale per determinati atti1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione del |
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Art. 123. - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunica |
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Art. 124. - Obbligo di osservanza delle norme processuali1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agen |
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TITOLO II - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE |
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Art. 125. - Forme dei provvedimenti del giudice1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. |
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Art. 126. - Assistenza al giudice1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la leg |
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Art. 127. - Procedimento in camera di consiglio1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cance |
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Art. 128. - Deposito dei provvedimenti del giudice1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del |
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Art. 129. - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso |
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Art. 129-bis - Accesso ai programmi di giustizia riparativa1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. N795 |
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Art. 130. - Correzione di errori materiali1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è dis |
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Art. 131. - Poteri coercitivi del giudice1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza |
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Art. 132. - Accompagnamento coattivo dell'imputato1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di co |
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Art. 133. - Accompagnamento coattivo di altre persone1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convo |
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TITOLO II-BIS PARTECIPAZIONE A DISTANZA |
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Art. 133-bis - (Disposizione generale) |
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Art. 133-ter - (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma restando l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate. N795 |
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TITOLO III - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI |
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Art. 135. - Redazione del verbale1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. |
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Art. 136. - Contenuto del verbale1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chi |
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Art. 137. - Sottoscrizione del verbale1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblic |
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Art. 138. - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri |
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Art. 139. - Riproduzione fonografica o audiovisiva1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice. |
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Art. 140. - Modalità di documentazione in casi particolari1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbaliz |
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Art. 141. - Dichiarazioni orali delle parti1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o |
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Art. 141-bis. - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione |
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Art. 142. - Nullità dei verbali1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la |
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TITOLO IV - TRADUZIONE DEGLI ATTI |
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Art. 143 - (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento dell |
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Art. 143-bis. - Altri casi di nomina dell'interprete1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dial |
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Art. 144. - Incapacità e incompatibilità dell'interprete1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l |
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Art. 145. - Ricusazione e astensione dell'interprete1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudic |
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Art. 146. - Conferimento dell'incarico1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145. |
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Art. 147. - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine c |
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TITOLO V - NOTIFICAZIONI |
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Art. 148. - Organi e forme delle notificazioni1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione. 2. La l |
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Art. 149. - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone |
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Art. 150. - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice |
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Art. 151. - Notificazioni richieste dal pubblico ministero |
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Art. 152. - Notificazioni richieste dalle parti private1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazi |
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Art. 153. - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle |
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Art. 153-bis - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettroni |
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Art. 154. - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio n |
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Art. 155. - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che |
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Art. 156. - Notificazioni all'imputato detenuto1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. N459 |
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Art. 157. - Prima notificazione all'imputato non detenuto1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. |
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Art. 157-bis - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima1. In ogni stato e grado del procedimento, |
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Art. 157-ter - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 60 |
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Art. 158. - Prima notificazione all'imputato in servizio militare |
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Art. 159. - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria |
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Art. 160. - Efficacia del decreto di irreperibilità1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel c |
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Art. 161. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l' |
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Art. 162. - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall'articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autor |
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Art. 163. - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicab |
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Art. 164. - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio |
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Art. 165. - Notificazioni all'imputato latitante o evaso1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza prelim |
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Art. 166. - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si |
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Art. 167. - Notificazioni ad altri soggetti1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. |
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Art. 168. - Relazione di notificazione1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalit |
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Art. 169. - Notificazioni all'imputato all'estero1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazion |
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Art. 170. - Notificazioni col mezzo della posta1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche |
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Art. 171. - Nullità delle notificazioni1. La notificazione è nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatari |
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TITOLO VI - TERMINI |
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Art. 172. - Regole generali1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni. 2. I termini si computano secondo il calendario comune. 3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato |
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Art. 173. - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. |
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Art. 174. - Prolungamento dei termini di comparizione1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudizi |
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Art. 175. - Restituzione nel termine1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. N65 |
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Art. 175-bis - Malfunzionamento dei sistemi informatici1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunic |
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Art. 176. - Effetti della restituzione nel termine1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti |
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TITOLO VII - NULLITÀ |
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Art. 177. - Tassatività1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla l |
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Art. 178. - Nullità di ordine generale1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: |
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Art. 179. - Nullità assolute1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 |
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Art. 180. - Regime delle altre nullità di ordine generale1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono pi |
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Art. 181. - Nullità relative1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte. 2. Le nullità conc |
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Art. 182. - Deducibilità delle nullità1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero no |
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Art. 183. - Sanatorie generali delle nullità1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: |
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Art. 184. - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata |
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Art. 185. - Effetti della dichiarazione di nullità1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. |
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Art. 186. - Inosservanza di norme tributarie1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'a |
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LIBRO III - PROVE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 187. - Oggetto della prova1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misur |
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Art. 188. - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liber |
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Art. 189. - Prove non disciplinate dalla legge1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'acce |
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Art. 190. - Diritto alla prova1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla leg |
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Art. 190-bis. - Requisiti della prova in casi particolari1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibatti |
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Art. 191. - Prove illegittimamente acquisite1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. |
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Art. 192. - Valutazione della prova1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. |
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Art. 193. - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di |
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TITOLO II - MEZZI DI PROVA |
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Capo I - TESTIMONIANZA |
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Art. 194. - Oggetto e limiti della testimonianza1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei |
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Art. 195. - Testimonianza indiretta1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. 2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1. |
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Art. 196. - Capacità di testimoniare1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2. Qua |
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Art. 197. - Incompatibilità con l'ufficio di testimone1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lett |
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Art. 197-bis. - Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. 2. L'imputa |
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Art. 198. - Obblighi del testimone1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processual |
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Art. 199. - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 2. Il |
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Art. 200. - Segreto professionale1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui stat |
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Art. 201. - Segreto di ufficio1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli inca |
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Art. 202 - Segreto di Stato1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notiz |
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Art. 203. - Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per l |
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Art. 204 - Esclusione del segreto1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del rea |
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Art. 205. - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. |
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Art. 206. - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fu |
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Art. 206-bis - Assunzione della testimonianza di cardinali |
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Art. 207. - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il |
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Capo II - ESAME DELLE PARTI |
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Art. 208. - Richiesta dell'esame1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona |
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Art. 209. - Regole per l'esame1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte di |
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Art. 210. - Esame di persona imputata in un procedimento connesso1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio. |
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Capo III - CONFRONTI |
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Art. 211. - Presupposti del confronto1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circ |
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Art. 212. - Modalità del confronto1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le conferm |
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Capo IV - RICOGNIZIONI |
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Art. 213. - Ricognizione di persone. Atti preliminari1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i par |
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Art. 214. - Svolgimento della ricognizione1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ult |
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Art. 215. - Ricognizione di cose1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando |
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Art. 216. - Altre ricognizioni1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede |
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Art. 217. - Pluralità di ricognizioni1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede c |
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Capo V - ESPERIMENTI GIUDIZIALI |
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Art. 218. - Presupposti dell'esperimento giudiziale1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. |
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Art. 219. - Modalità dell'esperimento giudiziale1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Co |
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Capo VI - PERIZIA |
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Art. 220. - Oggetto della perizia1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecnic |
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Art. 221. - Nomina del perito1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nel |
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Art. 222. - Incapacità e incompatibilità del perito1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interde |
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Art. 223. - Astensione e ricusazione del perito1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. 2. Il pe |
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Art. 224. - Provvedimenti del giudice1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione |
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Art. 224-bis - Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni “, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale” N254 e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da so |
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Art. 225. - Nomina del consulente tecnico1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non |
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Art. 226. - Conferimento dell'incarico1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223 |
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Art. 227. - Relazione peritale1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. |
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Art. 228. - Attività del perito1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei qua |
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Art. 229. - Comunicazioni relative alle operazioni peritali1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. |
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Art. 230. - Attività dei consulenti tecnici1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta |
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Art. 231. - Sostituzione del perito1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. |
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Art. 232. - Liquidazione del compenso al perito1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. |
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Art. 233. - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. |
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Capo VII - DOCUMENTI |
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Art. 234. - Prova documentale1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la c |
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Art. 234-bis. - Acquisizione di documenti e dati informatici |
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Art. 235. - Documenti costituenti corpo del reato1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga. |
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Art. 236. - Documenti relativi al giudizio sulla personalità1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del serv |
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Art. 237. - Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso alt |
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Art. 238. - Verbali di prove di altri procedimenti1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. 2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sen |
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Art. 238-bis. - Sentenze irrevocabili1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto |
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Art. 239. - Accertamento della provenienza dei documenti1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni. |
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Art. 240. - Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversaz |
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Art. 241. - Documenti falsi1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la |
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Art. 242. - Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni |
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Art. 243. - Rilascio di copie1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, p |
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TITOLO III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA |
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Capo I - ISPEZIONI |
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Art. 244. - Casi e forme delle ispezioni1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri |
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Art. 245. - Ispezione personale1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, pu |
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Art. 246. - Ispezione di luoghi o di cose1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'att |
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Capo II - PERQUISIZIONI |
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Art. 247. - Casi e forme delle perquisizioni1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di riten |
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Art. 248. - Richiesta di consegna1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa � |
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Art. 249. - Perquisizioni personali1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà |
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Art. 250. - Perquisizioni locali1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della |
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Art. 251. - Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le o |
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Art. 252. - Sequestro conseguente a perquisizione1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 25 |
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Art. 252-bis - Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero1. Sal |
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Capo III - SEQUESTRI |
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Art. 253. - Oggetto e formalità del sequestro1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie |
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Art. 254. - Sequestro di corrispondenza1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, tele |
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Art. 254-bis. - Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazion |
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Art. 255. - Sequestro presso banche1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrent |
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Art. 256. - Dovere di esibizione e segreti1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cos |
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Art. 256-bis - Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cos |
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Art. 256-ter - Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detento |
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Art. 257. - Riesame del decreto di sequestro1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla |
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Art. 258. - Copie dei documenti sequestrati1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia aut |
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Art. 259. - Custodia delle cose sequestrate1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodi |
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Art. 260. - Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. N791 |
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Art. 261. - Rimozione e riapposizione dei sigilli1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l' |
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Art. 262. - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restitu |
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Art. 263. - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. 2. Quando le cose sono state se |
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Art. 264. Provvedimenti in caso di mancata restituzione |
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Art. 265. - Spese relative ai sequestro penale |
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Capo IV - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI |
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Art. 266. - Limiti di ammissibilità1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; |
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Art. 266-bis. - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informa |
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Art. 267. - Presupposti e forme del provvedimento1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubb |
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Art. 268. - Esecuzione delle operazioni1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indagini'. N749 2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti sal |
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Art. 268-bis - Art. 268-quater |
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Art. 269. - Conservazione della documentazione1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comu |
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Art. 270. - Utilizzazione in altri procedimenti1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in fl |
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Art. 270-bis - Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. 2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri |
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Art. 271. - Divieti di utilizzazione1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. |
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LIBRO IV - MISURE CAUTELARI |
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TITOLO I - MISURE CAUTELARI PERSONALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 272. - Limitazioni alle libertà della persona |
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Art. 273. - Condizioni generali di applicabilità delle misure1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. |
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Art. 274. - Esigenze cautelari1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere |
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Art. 275. - Criteri di scelta delle misure1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). N772 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata. N773 2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli |
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Art. 275-bis. - Particolari modalità di controllo1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, sal |
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Art. 276. - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può dispor |
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Art. 277. - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia |
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Art. 278. - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato |
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Art. 279. - Giudice competente1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che pro |
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Capo II - MISURE COERCITIVE |
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Art. 280. - Condizioni di applicabilità delle misure coercitive1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono esser |
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Art. 281. - Divieto di espatrio1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale |
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Art. 282. - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presen |
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Art. 282-bis. - Allontanamento dalla casa familiare1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lav |
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Art. 282-ter. - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla p |
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Art. 282-quater. - Obblighi di comunicazione1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in |
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Art. 283. - Divieto e obbligo di dimora1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurar |
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Art. 284. - Arresti domiciliari1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le priorit |
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Art. 285. - Custodia cautelare in carcere1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediat |
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Art. 285-bis. - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di pro |
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Art. 286. - Custodia cautelare in luogo di cura1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandeme |
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Art. 286-bis. - Divieto di custodia cautelare1. N86 2. Con decreto del Ministro de |
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Capo III - MISURE INTERDITTIVE |
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Art. 287. - Condizioni di applicabilità delle misure interdittive1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si proc |
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Art. 288. - Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneament |
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Art. 289. - Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. |
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Art. 289-bis. - Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione |
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Art. 290. - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuri |
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Capo IV - FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 291. - Procedimento applicativo1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. N354 1-bis. N88 1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. N310 |
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Art. 292. - Ordinanza del giudice1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che gius |
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Art. 293. - Adempimenti esecutivi1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritt |
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Art. 294. - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale1. N90 Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. N91 |
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Art. 295. - Verbale di vane ricerche1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. |
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Art. 296. - Latitanza1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue |
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Art. 297. - Computo dei termini di durata delle misure1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. 2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293. 3. Se nei confronti di un imputato so |
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Art. 298. - Sospensione dell'esecuzione delle misure1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura |
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Capo V - ESTINZIONE DELLE MISURE |
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Art. 299. - Revoca e sostituzione delle misure1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose. 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. N779 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’estinzione, l’ |
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Art. 300. - Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. 2. Se l |
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Art. 301. - Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne è ordinata la rinnovazione. 2. La |
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Art. 302. - Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all' |
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Art. 303. - Termini di durata massima della custodia cautelare1. N96 La custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena del |
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Art. 304. - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; |
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Art. 305. - Proroga della custodia cautelare1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo asseg |
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Art. 306. - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'im |
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Art. 307. - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. |
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Art. 308. - Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare |
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Capo VI - IMPUGNAZIONI |
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Art. 309. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. 2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. |
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Art. 310. - Appello1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano l |
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Art. 311. - Ricorso per cassazione1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. N386 |
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Capo VII - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA |
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Art. 312. - Condizioni di applicabilità1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pub |
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Art. 313. - Procedimento1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'int |
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Capo VIII - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE |
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Art. 314. - Presupposti e modalità della decisione1. N105 Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L'esercizio da part |
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Art. 315. - Procedimento per la riparazione1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di prosc |
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TITOLO II - MISURE CAUTELARI REALI |
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Capo I - SEQUESTRO CONSERVATIVO |
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Art. 316. - Presupposti ed effetti del provvedimento1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne co |
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Art. 317. - Forma del provvedimento. Competenza1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede. 2. Se è stata pronunciata sen |
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Art. 318. - Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a |
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Art. 319. - Offerta di cauzione1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone |
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Art. 320. - Esecuzione sui beni sequestrati1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civi |
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Capo II - SEQUESTRO PREVENTIVO |
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Art. 321. - Oggetto del sequestro preventivo1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consenti |
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Art. 322. - Riesame del decreto di sequestro preventivo1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequest |
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Art. 322-bis. - Appello |
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Art. 323. - Perdita di efficacia del sequestro preventivo |
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Capo III - IMPUGNAZIONI |
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Art. 324. - Procedimento di riesame1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso pre |
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Art. 325. - Ricorso per cassazione1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono sta |
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PARTE SECONDA |
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LIBRO V - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 326. - Finalità delle indagini preliminari1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le |
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Art. 327. - Direzione delle indagini preliminari1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della |
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Art. 327-bis. - Attività investigativa del difensore1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per r |
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Art. 329. - Obbligo del segreto1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indag |
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TITOLO II - NOTIZIA DI REATO |
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Art. 330. - Acquisizione delle notizie di reato1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato pr |
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Art. 331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro serviz |
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Art. 332. - Contenuto della denuncia1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonch� |
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Art. 333. - Denuncia da parte di privati |
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Art. 334. - Referto1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di |
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Art. 334-bis. - Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei qu |
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Art. 335. - Registro delle notizie di reato1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. N504 |
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Art. 335-bis - Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi |
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Art. 335-ter - Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini |
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Art. 335-quater - Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo. 2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è gius |
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TITOLO III - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' |
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Art. 336. - Querela |
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Art. 337. - Formalità della querela1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'este |
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Art. 338. - Curatore speciale per la querela1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela dec |
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Art. 339. - Rinuncia alla querela1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilas |
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Art. 340. - Remissione della querela1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedent |
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Art. 341. - Istanza di procedimento1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela. |
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Art. 342. - Richiesta di procedimento1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente. |
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Art. 343. - Autorizzazione a procedere1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344. 2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di di |
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Art. 344. - Richiesta di autorizzazione a procedere1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, |
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Art. 344-bis. - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza. 4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero d |
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Art. 345. - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanz |
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Art. 346. - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono es |
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TITOLO IV - ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA |
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Art. 347. - Obbligo di riferire la notizia del reato1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto a |
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Art. 348. - Assicurazione delle fonti di prova1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. |
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Art. 349. - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di |
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Art. 350. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis. N509 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona |
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Art. 351. - Altre sommarie informazioni1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362. N511 1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento con |
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Art. 352. - Perquisizioni1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presuppo |
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Art. 353. - Acquisizione di plichi o di corrispondenza1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro. |
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Art. 354. - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. |
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Art. 355. - Convalida del sequestro e suo riesame1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, |
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Art. 356. - Assistenza del difensore1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere prevent |
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Art. 357. - Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. 2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cu |
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TITOLO V - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO |
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Art. 358. - Attività di indagine del pubblico ministero1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti |
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Art. 359. - Consulenti tecnici del pubblico ministero1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione |
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Art. 359-bis - Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi e |
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Art. 360. Accertamenti tecnici non ripetibili1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le |
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Art. 361. - Individuazione di persone e di cose1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, |
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Art. 362. - Assunzione di informazioni1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. N404 |
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Art. 362-bis - Misure urgenti di protezione della persona offesa1. Qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575, nell’ipotesi di delitto tentato, o per i delitti |
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Art. 363. - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cu |
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Art. 364. - Nomina e assistenza del difensore1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione “, a individuazione di persone” N264 o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375. 2. La persona sottoposta alle indagini priva del |
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Art. 365. - Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle ind |
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Art. 366. - Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria |
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Art. 367. - Memorie e richieste dei difensori1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero. |
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Art. 368. - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall |
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Art. 369. - Informazione di garanzia1. A tutela del diritto di difesa, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e l'invito a esercitare la facoltà di |
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Art. 369-bis. - Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, "ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis," |
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Art. 370. - Atti diretti e atti delegati1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta,' con l'assistenza necessaria del difensore. N407 1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagin |
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Art. 371. - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispett |
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Art. 371-bis. - Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.N235 2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coo |
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Art. 372. - Avocazione delle indagini1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: |
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Art. 373. - Documentazione degli atti1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo 362; N523 |
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Art. 374. - Presentazione spontanea1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dich |
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Art. 375. - Invito a presentarsi1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza. 2. L'invito a presentarsi contiene: |
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Art. 376. - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico minister |
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Art. 377. - Citazioni di persone informate sui fatti1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini |
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Art. 378. - Poteri coercitivi del pubblico ministero1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131. |
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TITOLO VI - ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO |
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Art. 379. - Determinazione della pena1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278. |
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Art. 380. - Arresto obbligatorio in flagranza1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; N285 a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale; N845 a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall’articolo 635, quarto comma, del codice penale; N845 b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; |
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Art. 381. - Arresto facoltativo in flagranza1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; |
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Art. 382. - Stato di flagranza1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla po |
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Art. 382-bis - Arresto in flagranza differita1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 |
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Art. 383. - Facoltà di arresto da parte dei privati1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti |
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Art. 384. - Fermo di indiziato di delitto1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo d |
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Art. 384-bis. - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della perso |
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Art. 385. - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell |
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Art. 386. - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; |
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Art. 387. - Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fer |
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Art. 387-bis - Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età |
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Art. 388. - Interrogatorio dell'arrestato o del fermato1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di f |
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Art. 389. - Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se l |
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Art. 390. - Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giu |
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Art. 391. - Udienza di convalida1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza. N534 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comu |
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TITOLO VI-BIS - INVESTIGAZIONI DIFENSIVE |
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Art. 391-bis. - Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter. 3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1: a) della propria qualità e dello scopo del colloquio; |
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Art. 391-ter. - Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati: a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione; |
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Art. 391-quater. - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne |
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Art. 391-quinquies. - Potere di segretazione del pubblico ministero1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare |
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Art. 391-sexies. - Accesso ai luoghi e documentazione1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotog |
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Art. 391-septies. - Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'acc |
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Art. 391-octies. - Fascicolo del difensore1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore pu |
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Art. 391-nonies. - Attività investigativa preventiva1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervent |
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Art. 391-decies. - Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513. 2. Fuori del caso in cui è app |
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TITOLO VII - INCIDENTE PROBATORIO |
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Art. 392. - Casi1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la person |
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Art. 393. - Richiesta1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la deci |
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Art. 394. - Richiesta della persona offesa1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. |
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Art. 395. - Presentazione e notificazione della richiesta1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventu |
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Art. 396. - Deduzioni1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può prese |
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Art. 397. - Differimento dell'incidente probatorio1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova. |
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Art. 398. - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce: a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; |
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Art. 399. - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio |
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Art. 400. - Provvedimenti per i casi di urgenza1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispo |
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Art. 401. - Udienza1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa. 2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa a |
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Art. 402. - Estensione dell'incidente probatorio1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dic |
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Art. 403. - Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difens |
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Art. 404. - Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato post |
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TITOLO VIII - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI |
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Art. 406. - Proroga dei termini |
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Art. 407 - Termini di durata massima delle indagini preliminari1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno. N546 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; N548 |
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Art. 407-bis - Inizio dell'azione penale. Forme e termini |
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Art. 408. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa |
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Art. 409. - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. |
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Art. 410. - Opposizione alla richiesta di archiviazione |
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Art. 410-bis - Nullità del provvedimento di archiviazione1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di |
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Art. 411. - Altri casi di archiviazione1. Le disposizioni “degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis”N272 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità “, che la persona sottoposta alle indagini |
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Art. 412. - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pub |
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Art. 413. - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione |
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Art. 414. - Riapertura delle indagini1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubbl |
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Art. 415. - Reato commesso da persone ignote1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di rea |
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Art. 415-bis. - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari. N563 2. L'avviso contiene la sommaria enunciazi |
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Art. 415-ter - Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione e non ha già disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell’avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. 2. Il pubblico minist |
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TITOLO IX - UDIENZA PRELIMINARE |
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Art. 416. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero1. N120 La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richies |
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Art. 417. - Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le |
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Art. 418. - Fissazione dell'udienza1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera |
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Art. 419. - Atti introduttivi1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge i |
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Art. 420. - Costituzione delle parti1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede ag |
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Art. 420-bis. - Assenza dell'imputato1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sens |
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Art. 420-ter. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificaz |
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Art. 420-quater. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. 2. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; |
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Art. 420-quinquies. - Atti urgenti1. Finch |
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Art. 420-sexies - Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti |
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Art. 421. - Discussione1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. |
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Art. 421-bis. - Ordinanza per l'integrazione delle indagini1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulte |
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Art. 422. - Attività di integrazione probatoria del giudice1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività a |
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Art. 424. - Provvedimenti del giudice1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luo |
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Art. 426. - Requisiti della sentenza1. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; |
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Art. 427. - Condanna del querelante alle spese e ai danni1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento ant |
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Art. 429. - Decreto che dispone il giudizio1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e prec |
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Art. 430. - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle pr |
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Art. 430-bis. - Divieto di assumere informazioni1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi de |
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Art. 431. - Fascicolo per il dibattimento1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: |
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Art. 432. - Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale prov |
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Art. 433. - Fascicolo del pubblico ministero1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza pre |
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TITOLO X - REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE |
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Art. 434. - Casi di revoca1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o uni |
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Art. 435. - Richiesta di revoca1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o s |
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Art. 436. - Provvedimenti del giudice1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. 2. Quando |
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Art. 437. - Ricorso per cassazione1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per ca |
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LIBRO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI |
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TITOLO I - GIUDIZIO ABBREVIATO |
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Art. 438. - Presupposti del giudizio abbreviato1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. N591 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. |
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Art. 439. - Richiesta di giudizio abbreviato |
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Art. 440. - Provvedimenti del giudice |
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Art. 441. - Svolgimento del giudizio abbreviato1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui a |
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Art. 441-bis. - Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con l |
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Art. 442. - Decisione1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI |
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Art. 444. - Applicazione della pena su richiesta1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. N601 1-bis. Sono esclusi dall |
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Art. 445. - Effetti dell'applicazione della pena su richiesta1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del com |
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Art. 446. - Richiesta di applicazione della pena e consenso1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio imme |
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Art. 447. - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se |
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Art. 448. - Provvedimenti del giudice1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e |
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TITOLO III - GIUDIZIO DIRETTISSIMO |
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Art. 449. - Casi e modi del giudizio direttissimo1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 2. Se l'arresto non è convalid |
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Art. 450. - Instaurazione del giudizio direttissimo1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. N609 2. Se |
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Art. 451. - Svolgimento del giudizio direttissimo1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti. 2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un u |
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Art. 452. - Trasformazione del rito1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblic |
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TITOLO IV - GIUDIZIO IMMEDIATO |
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Art. 453. - Casi e modi di giudizio immediato1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a present |
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Art. 454. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. |
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Art. 455. - Decisione sulla richiesta di giudizio immediato1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando |
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Art. 456. - Decreto di giudizio immediato1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applica |
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Art. 457. - Trasmissione degli atti1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo |
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Art. 458. - Richiesta di giudizio abbreviato1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di |
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Art. 458-bis - Richiesta di applicazione della pena |
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TITOLO V - PROCEDIMENTO PER DECRETO |
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Art. 459. - Casi di procedimento per decreto1. N225 Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale |
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Art. 460. - Requisiti del decreto di condanna1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; |
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Art. 461. - Opposizione1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini prelimin |
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Art. 462. - Restituzione nel termine per proporre opposizione1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma |
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Art. 463. - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confront |
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Art. 464. - Giudizio conseguente all'opposizione1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, comma, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; “si applicano altresì le disposizioni di cui al |
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TITOLO V-BIS - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA |
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Art. 464-bis. - Sospensione del procedimento con messa alla prova1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. |
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Art. 464-ter. - Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari1. Nel corso delle indagin |
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Art. 464-ter.1 - Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvale |
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Art. 464-quater. - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127. 2. Il giudice, s |
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Art. 464-quinquies. - Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova1. Nell'ordinanza che dispone la sospen |
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Art. 464-sexies. - Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova |
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Art. 464-septies. - Esito della messa alla prova |
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Art. 464-octies. - Revoca dell'ordinanza |
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Art. 464-novies. - Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova |
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LIBRO VII - GIUDIZIO |
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TITOLO I - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO |
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Art. 465. - Atti del presidente del tribunale o della corte di assise1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustifi |
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Art. 466. - Facoltà dei difensori1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, dell |
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Art. 467. - Atti urgenti1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzi |
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Art. 468. - Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 2. Il p |
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Art. 469. - Proscioglimento prima del dibattimento1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto |
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TITOLO II - DIBATTIMENTO |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 470. - Disciplina dell'udienza1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua ass |
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Art. 471. - Pubblicità dell'udienza1. L'udienza è pubblica a pena di nullità. 2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misur |
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Art. 472. - Casi in cui si procede a porte chiuse1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. |
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Art. 473. - Ordine di procedere a porte chiuse1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni at |
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Art. 474. - Assistenza dell'imputato all'udienza1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per pre |
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Art. 475. - Allontanamento coattivo dell'imputato1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è |
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Art. 476. - Reati commessi in udienza1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei c |
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Art. 477. - Durata e organizzazione del dibattimento1. Quando non è possibile esaurire i |
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Art. 478. - Questioni incidentali1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previ |
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Art. 479. - Questioni civili o amministrative1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministra |
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Art. 480. - Verbale di udienza1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: |
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Art. 481. - Contenuto del verbale1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero |
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Art. 482. - Diritto delle parti in ordine alla documentazione1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano inte |
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Art. 483. - Sottoscrizione e trascrizione del verbale1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presenta |
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Capo II - ATTI INTRODUTTIVI |
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Art. 484. - Costituzione delle parti1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. |
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Art. 485. - Rinnovazione della citazione |
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Art. 486. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore |
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Art. 487. - Contumacia dell'imputato |
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Art. 488. - Assenza e allontanamento volontario dell'imputato |
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Art. 491. - Questioni preliminari1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la c |
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Art. 492. - Dichiarazione di apertura del dibattimento1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento. |
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Art. 493. - Richieste di prova1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, d |
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Art. 493-bis - Trascrizione delle intercettazioni |
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Art. 494. - Dichiarazioni spontanee dell'imputato1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattime |
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Art. 495. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis.Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento. |
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Capo III - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE |
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Art. 496. - Ordine e modalità dell'assunzione delle prove1. |
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Art. 497. - Atti preliminari all'esame dei testimoni1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di pe |
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Art. 498. - Esame diretto e controesame dei testimoni1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. |
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Art. 499. - Regole per l'esame testimoniale1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere al |
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Art. 500. - Contestazioni nell'esame testimoniale1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. 2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai |
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Art. 501. - Esame dei periti e dei consulenti tecnici1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 1-bis. Almeno sette giorni prima dell |
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Art. 502. - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento |
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Art. 503. - Esame delle parti private1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato. 2. L'esame si svolge nei modi previsti |
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Art. 504. - Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consule |
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Art. 505. - Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande |
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Art. 506. - Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a i |
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Art. 507. - Ammissione di nuove prove1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzion |
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Art. 508. - Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esp |
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Art. 509. - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, |
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Art. 510. - Verbale di assunzione dei mezzi di prova1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2. 2. |
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Art. 511. - Letture consentite1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta s |
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Art. 511-bis. - Lettura di verbali di prove di altri procedimenti1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comm |
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Art. 512. - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministe |
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Art. 512-bis. - Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei v |
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Art. 513. - Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare1. Il giudice, se l'imputato è N203 assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega de |
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Art. 514. - Letture vietate1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall' |
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Art. 515. - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al ve |
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Capo IV - NUOVE CONTESTAZIONI |
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Art. 517. - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento |
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Art. 518. - Fatto nuovo risultante dal dibattimento1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risu |
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Art. 519. - Diritti delle parti1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbrev |
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Art. 521. - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il r |
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Art. 521-bis. - Modifiche alla composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, c |
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Art. 522. - Nullità della sentenza per difetto di contestazione1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. |
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Capo V - DISCUSSIONE FINALE |
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Art. 523. - Svolgimento della discussione1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, an |
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Art. 524. - Chiusura del dibattimento1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento. |
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TITOLO III - SENTENZA |
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Capo I - DELIBERAZIONE |
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Art. 525. - Immediatezza della deliberazione1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. |
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Art. 526. - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. |
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Art. 527. - Deliberazione collegiale1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, |
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Art. 528. - Lettura del verbale in camera di consiglio1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni |
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Capo II - DECISIONE |
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Sezione I - Sentenza di proscioglimento |
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Art. 529. - Sentenza di non doversi procedere1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi proceder |
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Art. 530. - Sentenza di assoluzione1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imput |
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Art. 531. - Dichiarazione di estinzione del reato1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere |
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Art. 532. - Provvedimenti sulle misure cautelari personali1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la c |
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Sezione II - Sentenza di condanna |
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Art. 533. - Condanna dell'imputato1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. |
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Art. 534. - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria1.Nei casi previsti dagli articoli 196 |
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Art. 535. - Condanna alle spese1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.... |
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Art. 536. - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codi |
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Art. 537. - Pronuncia sulla falsità di documenti1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. |
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Art. 537-bis. - Indegnità a succedere |
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Sezione III - Decisione sulle questioni civili |
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Art. 538. - Condanna per la responsabilità civile |
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Art. 539. - Condanna generica ai danni e provvisionale1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile 2. A richiesta della p |
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Art. 540. - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civil |
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Art. 541. - Condanna alle spese relative all'azione civile1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile |
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Art. 542. - Condanna del querelante alle spese e ai danni1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato persegui |
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Capo III - ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE |
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Art. 544. - Redazione della sentenza1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. |
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Art. 545. - Pubblicazione della sentenza1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. |
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Art. 545-bis - Condanna a pena sostitutiva1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le p |
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Art. 546. - Requisiti della sentenza1. La sentenza contiene: a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'im |
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Art. 547. - Correzione della sentenza1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incomp |
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Art. 548. - Deposito della sentenza1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico uff |
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LIBRO VIII - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA |
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TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALE |
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Art. 549. - Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in alt |
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TITOLO II - CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO |
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Art. 550. - Casi di citazione diretta a giudizio1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. N640 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagl |
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Art. 551. - Procedimenti connessi1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero p |
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Art. 552. - Decreto di citazione a giudizio1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'identificazione dei relativi articoli di legge; |
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Art. 553. - Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale |
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Art. 554. - Atti urgenti1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misu |
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Art. 554-bis - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente |
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Art. 554-ter - Provvedimenti del giudice1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o c |
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Art. 554-quater - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore ge |
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Art. 554-quinquies - Revoca della sentenza di non luogo a procedere1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, d |
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TITOLO III - PROCEDIMENTI SPECIALI |
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Art. 556. - (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta)1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli |
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Art. 557. - Procedimento per decreto1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio a |
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Art. 558. - Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4. |
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Art. 558-bis - Giudizio immediato |
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TITOLO IV - DIBATTIMENTO |
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Art. 559. - Dibattimento1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, quanto applicabili. |
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Art. 560. - Giudizio abbreviato |
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Art. 561. - Udienza per il giudizio abbreviato |
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Art. 562. - Trasformazione del rito |
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Art. 563. - Applicazione della pena su richiesta |
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Art. 564. - Tentativo di conciliazione |
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Art. 565. - Procedimento per decreto |
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Art. 566. - Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo |
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Art. 567. - Dibattimento |
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LIBRO IX - IMPUGNAZIONI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 568. - Regole generali1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non |
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Art. 569. - Ricorso immediato per cassazione1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. 2. Se la sentenza è appellata da un |
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Art. 570. - Impugnazione del pubblico ministero1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del |
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Art. 571. - Impugnazione dell'imputato1. “Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,”N270 l'imputa |
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Art. 572. - Richiesta della parte civile o della persona offesa1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli |
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Art. 574. - Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relati |
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Art. 575. - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato |
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Art. 576. - Impugnazione della parte civile e del querelante1. La parte civile può proporre impugnazione...contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli e |
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Art. 577. - Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione |
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Art. 578. - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della p |
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Art. 578-bis. - Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione |
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Art. 578-ter - Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'ar |
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Art. 579. - Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza1. Contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se |
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Art. 580. - Conversione del ricorso in appello1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all' |
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Art. 581. - Forma dell'impugnazione1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: |
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Art. 582. - Presentazione dell'impugnazione1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha em |
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Art. 583. - Spedizione dell'atto di impugnazione |
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Art. 584. - Notificazione della impugnazione1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico m |
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Art. 585. - Termini per l'impugnazione1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3. |
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Art. 586. - Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovve |
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Art. 587. - Estensione dell'impugnazione1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, g |
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Art. 588. - Sospensione della esecuzione1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del prov |
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Art. 589. - Rinuncia all'impugnazione1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata |
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Art. 590. - Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del proc |
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Art. 591. - Inammissibilità dell'impugnazione1. L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; |
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Art. 592. - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle s |
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TITOLO II - APPELLO |
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Art. 593. - Casi di appello1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di conda |
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Art. 593-bis - Appello del pubblico ministero |
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Art. 594. - Appello del pubblico ministero |
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Art. 596. - Giudice competente1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello. |
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Art. 597. - Cognizione del giudice di appello1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. 2. Quando appellante è il pubblico ministero: a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giu |
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Art. 598. - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previs |
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Art. 598-bis - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle m |
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Art. 598-ter - Assenza dell'imputato in appello1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudi |
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Art. 599. - Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti1. Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla |
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Art. 599-bis - Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pu |
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Art. 600. - Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rig |
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Art. 601. - Atti preliminari al giudizio1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587. N655 2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione d |
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Art. 602. - Dibattimento di appello1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o |
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Art. 603. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio d |
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Art. 604. - Questioni di nullità1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena. 3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni. |
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Art. 605. - Sentenza1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza a |
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TITOLO III - RICORSO PER CASSAZIONE |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 606. - Casi di ricorso1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) |
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Art. 607. - Ricorso dell'imputato1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellab |
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Art. 608. - Ricorso del pubblico ministero1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. |
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Art. 609. - Cognizione della corte di cassazione1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. |
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Capo II - PROCEDIMENTO |
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Art. 610. - Atti preliminari1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte. |
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Art. 611. - Procedimento1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni. |
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Art. 612. - Sospensione dell'esecuzione della condanna civile1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzion |
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Art. 613. - Difensori1. N283 L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della co |
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Art. 614. - Dibattimento1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osserva |
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Capo III - SENTENZA |
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Art. 615. - Deliberazione e pubblicazione1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per |
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Art. 616. - Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte |
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Art. 617. - Motivazione e deposito1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni co |
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Art. 618. - Decisioni delle sezioni unite1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenzia |
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Art. 619. - Rettificazione di errori non determinanti annullamento1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza im |
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Art. 620. - Annullamento senza rinvio1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; |
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Art. 621. - Effetti dell'annullamento senza rinvio1. Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, c |
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Art. 622. - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano |
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Art. 623. - Annullamento con rinvio1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: a) N168 se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; |
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Art. 624. - Annullamento parziale1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenzia |
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Art. 624-bis. - Cessazione delle misure cautelari1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. |
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Art. 625. - Provvedimenti conseguenti alla sentenza1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della senten |
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Art. 625-bis - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è p |
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Art. 625-ter - Rescissione del giudicato |
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Art. 626. - Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una mi |
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Art. 627. - Giudizio di rinvio dopo annullamento1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25. 2. Il giudice di rinvio decid |
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Art. 628. - Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo |
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TITOLO III-BIS - RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO |
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Art. 628-bis - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Cort |
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TITOLO IV - REVISIONE |
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Art. 629. - Condanne soggette a revisione1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o del |
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Art. 629-bis - Rescissione del giudicato1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di s |
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Art. 630. - Casi di revisione1. La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi |
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Art. 631. - Limiti della revisione1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, |
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Art. 632. - Soggetti legittimati alla richiesta1. Possono chiedere la revisione: |
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Art. 633. - Forma della richiesta1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e |
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Art. 634. - Declaratoria d'inammissibilità1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni pre |
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Art. 635. - Sospensione dell'esecuzione1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura d |
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Art. 636. - Giudizio di revisione1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601. |
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Art. 637. - Sentenza1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528. |
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Art. 638. - Revisione a favore del condannato defunto1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina u |
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Art. 639. - Provvedimenti in accoglimento della richiesta1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche n |
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Art. 640. - Impugnabilità della sentenza1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione. |
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Art. 641. - Effetti dell'inammissibilità o del rigetto1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuov |
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Art. 642. - Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui l |
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Art. 643. - Riparazione dell'errore giudiziario1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione com |
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Art. 644. - Riparazione in caso di morte1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, |
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Art. 645. - Domanda di riparazione1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di re |
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Art. 646. - Procedimento e decisione1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127. 2. La domanda, con il p |
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Art. 647. - Risarcimento del danno e riparazione1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorr |
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LIBRO X - ESECUZIONE |
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TITOLO I - GIUDICATO |
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Art. 648. - Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. |
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Art. 649. - Divieto di un secondo giudizio |
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Art. 650. - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. |
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Art. 651. - Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertame |
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Art. 651-bis. - Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno |
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Art. 652. - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che |
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Art. 653. - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare |
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Art. 654. - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel process |
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TITOLO II - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Art. 655. - Funzioni del pubblico ministero1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. 2. Il pubblico |
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Art. 656. - Esecuzione delle pene detentive1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato. 2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato. N810 3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza. N672 4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277. 4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell' |
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Art. 657. - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata appli |
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Art. 657-bis. - Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca |
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Art. 658. - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso |
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Art. 658-bis - Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie |
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Art. 659. - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenz |
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Art. 660. - Esecuzione delle pene pecuniarie1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento. 2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero |
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Art. 661. - Esecuzione delle pene sostitutive1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliar |
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Art. 662. - Esecuzione delle pene accessorie1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli |
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Art. 663. - Esecuzione di pene concorrenti1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determin |
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Art. 664. - Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una |
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TITOLO III - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI |
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Capo I - GIUDICE DELL'ESECUZIONE |
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Art. 665. - Giudice competente1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato conferma |
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Art. 666. - Procedimento di esecuzione1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. |
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Art. 667. - Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria. 2. Qu |
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Art. 668. - Persona condannata per errore di nome1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione n |
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Art. 669. - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. 2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. |
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Art. 670. - Questioni sul titolo esecutivo1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, |
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Art. 671. - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del c |
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Art. 672. - Applicazione dell'amnistia e dell'indulto1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura |
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Art. 673. - Revoca della sentenza per abolizione del reato1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzion |
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Art. 674. - Revoca di altri provvedimenti1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzion |
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Art. 675. - Falsità di documenti1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari. |
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Art. 676. - Altre competenze1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condann |
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Capo II - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA |
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Art. 677. - Competenza per territorio1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio |
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Art. 678. - Procedimento di sorveglianza1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.N685 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianz |
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Art. 679. - Misure di sicurezza1. N200 Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di so |
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Art. 680. - Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o prof |
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Art. 681. - Provvedimenti relativi alla grazia1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia. |
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Art. 682. - Liberazione condizionale1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale. |
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Art. 683. - Riabilitazione1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti “, e sull’estinzione della pena accessori |
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TITOLO IV - CASELLARIO GIUDIZIALE |
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Art. 685. - Uffici del casellario giudiziale |
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Art. 686. - Iscrizioni nel casellario giudiziale |
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Art. 687. - Eliminazione delle iscrizioni |
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Art. 688. - Certificati del casellario giudiziale |
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Art. 689. - Certificati richiesti dall'interessato |
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Art. 690. - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati |
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TITOLO V - SPESE |
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Art. 691. - Anticipazione delle spese |
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Art. 692. - Spese della custodia cautelare1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo c |
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Art. 693. - Provvedimenti in caso d'insolvibilità |
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Art. 694. - Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l |
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Art. 695. - Questioni sulle spese processuali |
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LIBRO XI - RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 696 - Prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali stra |
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TITOLO I-bis - PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Art. 696-bis - Principio del mutuo riconoscimento |
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Art. 696-ter - Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento |
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Art. 696-quater - Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie1. L� |
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Art. 696-quinquies - Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri |
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Art. 696-sexies - Poteri del Ministro della giustizia |
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Art. 696-septies - Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti |
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Art. 696-octies - Modalità di esecuzione |
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Art. 696-novies - Impugnazioni |
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Art. 696-decies - Tutela dei terzi di buona fede |
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TITOLO II - ESTRADIZIONE |
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Capo I - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO |
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Sezione I - Procedimento |
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Art. 697. - Estradizione e poteri del Ministro della giustizia |
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Art. 698. - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminat |
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Art. 699. - Principio di specialità1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale |
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Art. 700. - Documenti a sostegno della domanda1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa. |
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Art. 701. - Garanzia giurisdizionale1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. 2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della cort |
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Art. 702. - Intervento dello stato richiedente1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e |
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Art. 703. - Accertamenti del procuratore generale1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4. N686 2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione dava |
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Art. 704. - Procedimento davanti alla corte di appello1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di uffi |
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Art. 705. - Condizioni per la decisione1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è |
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Art. 706. - Ricorso per cassazione1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interes |
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Art. 707. - Rinnovo della domanda di estradizione1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore doma |
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Art. 708. - Provvedimento di estradizione. Consegna1. Il “Ministro della giustizia” N289 decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione. |
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Art. 709. - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una p |
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Art. 710. - Estensione dell'estradizione concessa1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla co |
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Art. 711. - Riestradizione1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il |
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Art. 712. - Transito1. Quando l’estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l’estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. |
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Art. 713. - Misure di sicurezza applicate all'estradato1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite qu |
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Sezione II - Misure cautelari |
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Art. 714. - Misure coercitive e sequestro1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del “Ministro della giustizia” N289, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione. 2. Si |
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Art. 715. - Applicazione provvisoria di misure cautelari1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del “Ministro della giustizia” N289, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura può essere disposta se: |
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Art. 716. - Arresto da parte della polizia giudiziaria1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al |
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Art. 717. - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle |
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Art. 718. - Revoca e sostituzione delle misure1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di a |
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Art. 719. - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti � |
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Capo II - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO |
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Art. 720. - Domanda di estradizione1. Il “Ministro della giustizia” N289 è competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel c |
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Art. 721 - Principio di specialità1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto ante |
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Art. 721-bis - Estensione dell’estradizione |
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Art. 722. - Custodia cautelare all'estero |
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Art. 722-bis - Riparazione per ingiusta detenzione |
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TITOLO III - ROGATORIE INTERNAZIONALI |
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Capo I - ROGATORIE DALL'ESTERO |
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Art. 723 - Poteri del Ministro della giustizia1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 2. Quando le convenzioni in v |
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Art. 724 - Procedimento di esecuzione1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta. 2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al g |
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Art. 725 - Esecuzione delle rogatorie1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le dis |
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Art. 726. - Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è |
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Art. 726-bis. - Notifica diretta all'interessato1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non |
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Art. 726-ter - Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera |
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Art. 726-quater - Trasferimento temporaneo all’estero di persone detenute1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informaz |
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Art. 726-quinquies - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. |
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Art. 726-sexies - Audizione mediante teleconferenza |
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Capo II - ROGATORIE ALL'ESTERO |
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Art. 727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda. 2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europe |
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Art. 728 - Immunità temporanea della persona citata1. Nei casi in |
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Art. 729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria |
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Art. 729-bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere |
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Art. 729-ter - Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute1. L’autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l’assunzione di una pro |
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Art. 729-quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone o del perito che si trovi all’estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere e |
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Art. 729-quinquies - Squadre investigative comuni |
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TITOLO IV - EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE |
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Capo I - EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE |
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Art. 730. - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale1. Il “Ministro della giustizia” N289, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della qual |
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Art. 731. - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali1. Il “Ministro della giustizia” N289, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo |
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Art. 732. - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il ri |
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Art. 733. - Presupposti del riconoscimento1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se: a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui è stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico de |
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Art. 734 - Deliberazione della corte di appello |
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Art. 734-bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero |
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Art. 735. - Determinazione della pena ed ordine di confisca1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. 2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri d |
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Art. 735-bis. - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di dena |
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Art. 736. - Misure coercitive1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato. 2. Si |
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Art. 737. - Sequestro1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini del |
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Art. 737-bis. - Indagini e sequestro a fini di confisca1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell’autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. N295 2. A tal fine il Ministro della giustizia tra |
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Art. 738. - Esecuzione conseguente al riconoscimento1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento |
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Art. 739. - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, |
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Art. 740. - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di cond |
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Art. 740-bis - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro pro |
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Art. 740-ter - Ordine di devoluzione1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluz |
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Art. 741. - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiara |
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Capo II - ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE |
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Art. 742. - Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, “il Ministro de |
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Art. 742-bis - Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero |
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Art. 743. - Deliberazione della corte di appello1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il “Ministro della giustizia” |
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Art. 745. - Richiesta di misure cautelari all'estero1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il “Ministro |
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Art. 746. - Effetti sull'esecuzione nello Stato1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la dur |
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TITOLO IV-bis - TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI |
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Art. 746-bis - Disposizioni generali1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazion |
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Art. 746-ter - Assunzione di procedimenti penali dall’estero1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. |
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Art. 746-quater - Trasferimento di procedimenti penali all’estero1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all’iscrizione a norma dell’articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera. 2. La decisione sul trasferimento del procedimento all’estero è comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l’esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro è data comunicazione al pubblico ministero. |
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