Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’articolo 1; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante deleg |
|
Art. 1. - Modifiche al codice penale1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 2. - Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»; b) all’articolo 129-bis: 1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»; 5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6.»; c) all’articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7»; d) all’articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»; e) all’articolo 157-ter: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4,»; |
|
Art. 3. - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» |
|
Art. 4. - Omissis
|
|
Art. 5. - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 6891. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificaz |
|
Art. 6. - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 |
|
Art. 7. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate l |
|
Art. 8. - Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 |
|
Art. 9. - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità1. Per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, co |
|
Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria1. Le amministrazioni interessate, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri |
Dalla redazione
- Perizie e consulenze tecniche
- Ordinamento giuridico e processuale
- Professioni
I compensi del CTU nel processo civile
- Dino de Paolis
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Protezione civile
- Pubblica Amministrazione
- Lavoro e pensioni
- Imposte indirette
- Imposte sul reddito
- Fisco e Previdenza
- Ordinamento giuridico e processuale
Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempimenti tributari, previdenziali e vari
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Ordinamento giuridico e processuale
- Condominio
Il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali non pagati
- Valentina Papanice
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/12/2024
- Casa, stop agli sconti fiscali sulle caldaie a gas dal 2025 da Il Sole 24 Ore
- Rinnovabili, disco verde di Bruxelles: 9,7 miliardi per le tecnologie mature da Il Sole 24 Ore
- Pedemontana, via libera al finanziamento da 1,7 mld Costi in aumento del 30% da Il Sole 24 Ore
- Nuove regole sul lavoro autonomo dal 2024 da Il Sole 24 Ore
- Spalma detrazioni 110% per il 2022 solo per intero da Il Sole 24 Ore
- Appalti, sui contratti Parlamento con le parti sociali da Il Sole 24 Ore