D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l’articolo 1;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante deleg

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Art. 1. - Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 2. - Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 111-bis, comma 4, dopo le parole: «le parti» sono inserite le seguenti: «e la persona offesa dal reato»;

b) all’articolo 129-bis:

1) al comma 1, le parole: «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

2) al comma 2, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

3) al comma 3, le parole «attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2022, n. 150»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»;

5) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6.»;

c) all’articolo 133-ter, al comma 1, secondo periodo, le parole: «e, in ogni caso» sono soppresse e dopo le parole: «prima della data suddetta» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi di urgenza, ferma restando l’esigenza di garantire al difensore l’esercizio delle facoltà di cui al comma 7»;

d) all’articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;

e) all’articolo 157-ter:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4,»;

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Art. 3. - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o»

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Art. 4. - Omissis

 

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Art. 5. - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificaz

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Art. 6. - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
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Art. 7. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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Art. 8. - Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
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Art. 9. - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

1. Per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, co

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Art. 10. - Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’

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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri

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