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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 487 (Contumacia dell'imputato) — 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.
3. Se l'imputato compare prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494 e, se la comparizione avviene prima dell'inizio della discussione finale, può chiedere di essere sottoposto all'esame a norma dell'articolo 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 485 comma 1, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 comma 1 lettere c) e d)."
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