Periodo prima aggiunto dal D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216 e poi soppresso dal D.L. 30/12/2019, n. 161 (L. 28/02/2020, n. 7): “Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.”

La presente modifica si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Dalla redazione