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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D.L. 15/09/2023, n. 123
D.L. 15/09/2023, n. 123
In vigore dal 16/09/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile ne |
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Capo I - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.»; b) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti1. All’articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.»; 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; |
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Art. 6. - Art. 9 Omissis
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA |
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Art. 10. - Art. 11 Omissis
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Art. 12. - Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico1. Dopo l’articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). — Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell’a |
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Capo IV - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE |
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Art. 13. - Art. 14 Omissis
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Art. 15. - Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali1. Al fine di garantire l’effettività dei diritti e l’efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell’esercizio da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione. 3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l’esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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