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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 15/09/2023, n. 123
D.L. 15/09/2023, n. 123
D.L. 15/09/2023, n. 123
In vigore dal 16/09/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 13/11/2023, n. 159 (legge di conversione), in vigore dal 15/11/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile ne |
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Capo I - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.»; N1 b) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono so |
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Art. 3-bis. - Osservatorio sulle periferie1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell’interno è istituito l’Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificaz |
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Art. 3-ter. - Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città |
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Art. 4. - Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti1. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni». N7 1-bis. Dopo l’articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.; N2 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; |
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Art. 6. - Omissis
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Art. 7. - Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo u |
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Art. 8. - Art. 9. Omissis
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA |
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Art. 10. - Omissis
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Art. 11. - Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del PNRR, «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l’incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro |
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Art. 12. - Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione01. Omissis 1. Dopo l’articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). — Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell’adempimento dell� |
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Capo IV - DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE |
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Art. 13-bis. - Art. 14. Omissis
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Art. 15. - Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali1. Al fine di garantire l’effettività dei diritti e l’efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. N7 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell’esercizio da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione. 3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l’esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compit |
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Art. 15-bis. - Misure per il rafforzamento e l’operatività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale1. Ai fini dell’ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 15-ter. - Omissis
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Art. 15-quater. - Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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