N177 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 14/11/2002, n. 313, così recitava:

"Art. 685 (Uffici del casellario giudiziale) — 1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.

2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma."

Dalla redazione