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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/12/2023, n. 206
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Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 25/06/2024, n. 84 (L. 08/08/2024, n. 115)
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TITOLO I - PRINCÌPI E OBIETTIVI |
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Art. 1. - Princìpi generali1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio |
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Art. 2. - Obiettivi e ambiti di intervento1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell’attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, |
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Art. 3. - Giornata nazionale del made in Italy1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne |
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TITOLO II - CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI |
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Capo I - MISURE GENERALI |
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Art. 4. - Fondo nazionale del made in Italy1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024. N1 2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all’ |
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Art. 5. - Sostegno all’imprenditorialità femminile1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell’amb |
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Art. 6. - Misure di incentivazione della proprietà industriale1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale1. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particola |
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Capo II - MISURE SETTORIALI |
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Art. 8. - Filiera del legno per l’arredo al 100 per cento nazionale1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle |
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Art. 9. - Art. 15. Omissis
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Art. 16. - Disposizioni sull’approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, se |
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Art. 17. - Omissis
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TITOLO III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
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Art. 18. - Omissis
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Art. 19. - Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»1. È istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l’anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il funzionamento della stessa. 2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le mo |
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TITOLO IV - MISURE DI PROMOZIONE |
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Art. 20. - Istituzione dell’Esposizione nazionale permanente del made in Italy1. È istituita l’Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l’obiettivo di promuovere e rappresentare l’eccellenza produttiva e cult |
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Art. 21. - Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizz |
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Art. 22. - Registrazione di marchi per i luoghi della cultura1. In coerenza con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, d |
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Art. 23. - Rafforzamento della tutela dei domìni internet riferiti al patrimonio culturale1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell’utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall’estensione «.it» registrati |
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Art. 24. - Omissis
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Art. 25. - Imprese culturali e creative1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell’identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione. 2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che: a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia; |
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Art. 26. - Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale1. Presso il Ministero della cultura è istituito l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. 2. L’iscrizione nell’albo importa anche la registra |
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Art. 27. - Art. 28. Omissis
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Art. 29. - Contributo per le imprese culturali e creative1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all’articolo 25 mediante l’er |
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Art. 30. - Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 31. - Art. 32. Omissis
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Art. 33. - Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy. Nell’anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell’esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all’accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero. Nell’anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e ince |
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Art. 34. - Art. 40. Omissis
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TITOLO V - TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY |
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Capo I - PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA |
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Art. 41. - Contrassegno per il made in Italy1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull’origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l’uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo. 2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale |
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Art. 42. - Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicali in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine |
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Art. 43. - Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell’articolo 29 del codice del |
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Art. 44. - Associazioni dei produttori1. Le associazioni dei produttori di cui all’articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non dis |
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Art. 45. - Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio co |
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Art. 46. - Contributo per la predisposizione del disciplinare1. Alle associazioni di produttore che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle |
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Capo II - NUOVE TECNOLOGIE |
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Art. 47. - Omissis
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Art. 48. - Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell’industria e dell’artigianato mediante l’utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell’intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio el |
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Capo III - LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE |
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Art. 49. - Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale |
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Art. 50. - Art. 51 Omissis
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Art. 52. - Modifica all’articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci1. All’articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Ch |
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Art. 53. - Modifiche all’articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro1. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis è sostituito da seguente: |
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Art. 54. - Modifica all’articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all’inventariazione dei beni sequestrati, all’articolo 81, comma 1, delle norme |
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Art. 55. - Omissis
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Art. 56. - Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione1. All’articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 57. - Omissis
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Art. 58. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei |
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Art. 59. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l’anno 2023, in 103.680.100 euro per l’anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall’anno 2025, che aumentano, per l’anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 87 milioni di euro per l’anno 2 |
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ALLEGATO A - Omissis
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15/10/2024
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