La Corte costituzionale, con la sentenza 22/10/1996, n. 353 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".

Dalla redazione