Articolo abrogato dalla L. 20/02/2006, n. 46, così recitava:

"Art. 577 (Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione) — 1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione."

Dalla redazione