N158 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 20/02/2006, n. 46, così recitava:

"Art. 594 (Appello del pubblico ministero) — 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura."

Dalla redazione