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D. Leg.vo 04/03/2014, n. 32

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Stralcio. In vigore dal 02/04/2014.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 23/06/2016, n. 129

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[Premessa]



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Art. 1. - Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;

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Art. 2. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:

0a) dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:

“Art. 51-bis (Assistenza dell’interprete e traduzione degli atti). — 1. Per ciascuno dei casi previsti dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l’assistenza gratuita dell’interprete può essere assicurata per più di un colloquio.

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Dalla redazione