Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della L. 19/03/1990, n. 55, nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 dell'art. 15-bis, della L. 19/03/1990, n. 55 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga al presente articolo, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

Dalla redazione