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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 16/09/2024, n. 131
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Premessa |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/41181. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027». Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»; 2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»; 3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale»; b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: |
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Art. 2. - Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/40811. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3. - Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/20061. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle segu |
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Art. 4. - Art. 7 - Omissis
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Art. 8. - Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/22791. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10-bis: 1) al comma 3: 1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»; 1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»; 2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 9. - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022 |
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Art. 10. - Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unio |
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Art. 12. - Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231 |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/22991. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa C-573/19, in relazione agli |
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Art. 15. - Omissis
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Art. 16. - Disposizioni in materia diobblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE)2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 20231. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell' |
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Art. 17. - Disposizioni finanziarie1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nu |
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Art. 18. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)
«ALLEGATO 4-QUATER (di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis) Elenco delle gallerie con nuovi termini per la presentazione dell'istanza di messa in servizio da parte dei Gestori, con termini comunque non superiori al 31 dicembre 2027
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