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D.L. 30/12/2019, n. 161

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/04/2020, n. 28 (L. 25/06/2020, n. 70)
- L. 28/02/2020, n. 7 (Legge di conversione). In vigore dal 29/02/2020, in corsivo.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1. - Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
6015125 6482955
Art. 2. - Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»;

b) all'articolo 242:

1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;

b-bis) all’articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”;

c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4»;

d) all'articolo 267:

1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

3) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 3. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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