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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/05/2008, n. 92
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D.L. 23/05/2008, n. 92
Con le modifiche introdotte da:
- L. 24/07/2008, n. 125 (Legge di conversione). In vigore dal 26/07/2008, in corsivo.
- D.L. 02/10/2008, n. 151 (L. 28/11/2008, n. 186)
- L. 15/07/2009, n. 94
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1. - Modifiche al codice penale1. Al codice penale R sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente: «Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.»; b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente: «Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo tito |
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Art. 2. - Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale R sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 51: 1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»; 2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso; 0b) all’articolo 328: 1) al comma 1-bis, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»; 2) il comma 1-ter è abrogato; 3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le f |
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Art. 2-bis. - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 2711. L’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 R, è sostituito dal seguente: «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - |
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Art. 2-ter. - Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall’articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all’a |
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Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 2741. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 27 |
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Art. 4. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni01. Alla tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 R, e successive modificazioni, al capoverso «Art. 187», le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8». 1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»; b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, |
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Art. 5. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28601. All’articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 R, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è a |
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Art. 6. - Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R, è sostituito dal seguente: «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. |
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Art. 6-bis. - Modifica all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 |
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Art. 7. - Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 , che possono real |
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Art. 7-bis. - Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121 R, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi |
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Art. 8-bis. - Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al prim |
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Art. 9. - Centri di identificazione ed espulsione1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di |
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Art. 10. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 5751. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 R, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»; b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza spe |
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Art. 10-bis. - Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 3561. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 |
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Art. 11. - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 1521. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11-bis. - Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 3271. All’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , dopo il comma |
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Art. 12. - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 121. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente: |
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Art. 12-bis. - Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 481. All’articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48 , dopo il comma 1 |
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Art. 12-ter. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 R, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12-quater. - Modifica all’articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 4481. All’articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputa |
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Art. 13. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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