D. Leg.vo 03/10/2017, n. 149 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 03/10/2017, n. 149

Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agos

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle

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Capo II - MODIFICHE IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
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Art. 2. - Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l’articolo 696 è sostituito dal seguente:

“Art. 696 (Prevalenza del diritto dell’Unione europea, del

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Art. 3. - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell’Unione europea

1. Al Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Libro XI, dopo il titolo I, è inserito il seguente:

“TITOLO I-bis - PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 696-bis (Principio del mutuo riconoscimento). — 1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.

2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

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Art. 4. - Modifiche in materia di estradizione per l’estero

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 697:

1) al comma 1, le parole: “La consegna” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna”;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.

1-quater. Il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2.

1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.”;

3) nella rubrica e al comma 2 le parole: “ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della giustizia”;

b) all’articolo 700:

1) al comma 2, lettera b), le parole: “, con l’indicazione se per il fatto per cui è domandata l’estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita” sono soppresse;

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4160922 4165876
Art. 5. - Modifiche in materia di estradizione dall’estero

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 720:

1) al comma 1, le parole: “ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della giustizia”;

2) al comma 3, le parole: “ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della giustizia” e dopo le parole: “di differirne la presentazione” sono inserite le seguenti: “, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,”;

3) ai commi 4 e

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Art. 6. - Modifiche in materia di rogatorie dall’estero

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 723 è sostituito dal seguente:

“Art. 723 (Poteri del Ministro della giustizia). — 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l’autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione all

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Art. 7. - Modifiche in materia di rogatorie all’estero

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 727 è sostituito dal seguente:

“Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere). — 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea, prevedono l’intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all’autorità richiedente l’avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria provvede all’inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell’agente dip

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Art. 8. - Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 730:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della giustizia” e dopo le parole: “il provvedimento giudiziario straniero, o” sono inserite le seguenti: “, se questo è sconosciuto,”;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: “ministero di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero della giustizia”;

3) al comma 2-bis, dopo le parole: “ne richiede la trasmissione all’autorità straniera” sono inserite le seguenti: “con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,”;

b) all’articolo 731:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: “Ministro di grazi

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Art. 9. - Modifiche in materia di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 742:

1) nella rubrica le parole: “ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Minist

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Art. 10. - Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Libro XI, dopo il titolo IV, è inserito il seguente:

“TITOLO IV-bis - TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Art. 746-bis ( Disposizioni generali ). — 1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l’assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria di Stato estero.

2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale.

3. Il trasferimento è disposto in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto de

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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interess

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