N125 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 16/12/1999, n. 479, così recitava:

"Art. 439 (Richiesta di giudizio abbreviato) — 1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

2.La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422."

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