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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216
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- D.L. 30/04/2020, n. 28 (L. 25/06/2020, n. 70)
- D.L. 30/12/2019, n. 161 (L. 28/02/2020, n. 7)
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- L. 09/01/2019, n. 3
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- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; |
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Art. 1. - Modifiche al codice penale1. Dopo l’articolo 617-sexies del codice penale, approvato con |
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Art. 2. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 103, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.&rd |
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Art. 3. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 242, comma 2, le parole: “a norma dell’articolo 268 comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’articolo 493-bis, comma 2”; b) dopo l’articolo 268 sono inseriti i seguenti: “Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). — 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini. Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). — 1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entr |
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Art. 4. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 266: 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile”; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. L’intercettazione di co |
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Art. 5. - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 89: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.”; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seg |
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Art. 6. - Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione |
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Art. 7. - Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all& |
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Art. 8. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la f |
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Art. 9. - Disposizione transitoria1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 N1. 2. L |
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